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Sent. C. Giustizia UE 13/09/2018, n. C-287/17

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Rinvio pregiudiziale - Diritto societario - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Direttiva 2011/7/UE - Articolo 6, paragrafi 1 e 3 - Risarcimento delle spese di recupero di un credito - Spese derivanti dai solleciti inviati a causa del ritardo di pagamento del debitore.

L’articolo 6 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che riconosce al creditore, che chiede il risarcimento delle spese derivanti dai solleciti inviati al debitore a causa del ritardo di pagamento di quest’ultimo, il diritto di ottenere, a tale titolo, oltre all’importo forfettario di EUR 40 previsto al paragrafo 1 del suddetto articolo, un risarcimento ragionevole, ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo, per la parte di tali spese che eccede tale importo forfettario.

Dalla redazione