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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ampliamento della volumetria preesistente e necessità del permesso di costruire
Nel caso di specie, il ricorrente, in assenza di permesso di costruire, aveva proceduto ad una serie di interventi edilizi che avevano complessivamente determinato l'ampliamento volumetrico di un fabbricato preesistente (e l’apertura di pareti finestrate) mediante l'innalzamento dei muri perimetrali, i quali erano stati soprelevati di oltre un metro, ben oltre cioè la soglia di tolleranza di 30/50 centimetri prevista dalla legislazione regionale toscana ai fini dell'adeguamento antisismico dei fabbricati.
La Corte di Cassazione, con la Sent. C. Cass. pen. 25/09/2018, n. 41256, ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 44, del D.P.R. 380/2001, poiché ha ritenuto che i suddetti interventi edilizi, che comportavano l'ampliamento della volumetria preesistente all'esterno della sagoma esistente e l'apertura di nuovi pareti finestrate, sono classificabili come interventi di "nuova costruzione", ai sensi della lett. e.1), del comma 1, dell'art. 3, del D.P.R. 380/2001, e, come tali, realizzabili con permesso di costruire, ai sensi della lett. c), del comma 1, dell'art. 10, del D.P.R. 380/2001.
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