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Sent.C. Stato 03/08/2004, n. 5416

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1. Appalti ll.pp. - Esecuzione dei lavori - Inadempimento dell'impresa aggiudicataria - Stipula di nuovo contratto con la seconda classificata o rinnovo della gara - Ammissibilità - Trattativa privata - Illegittimità.
1. In caso di inadempimento dell'impresa aggiudicataria di un appalto di lavori pubblici l'amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 10, c. 1 ter della L. 11 febbraio 1994 n. 109, non può affidare l'appalto a trattativa privata, essendo questa ammissibile solo nei casi tassativamente prefissati dall'art. 24 della stessa legge n. 109, ma può stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori con l'impresa seconda classificata alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta oppure procedere al rinnovo della gara.

1. In caso di fallimento della seconda classificata può essere interpellata l'impresa terza classificata e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dalla seconda classificata. 1n. - L. 11 febbraio 1994 n. 109 - Art. 24 (Trattativa privata) - «(c.1) L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi: a) lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale delle Stato e, in particolare, dell'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827; b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 ECU, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti; c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla L. 1 giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni». R.D. 23 maggio 1924 n. 827 - Art. 41 - «(c.1) Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata: 1) quando gl'incanti o le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte; (Omissis); 5) quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione; 6) e in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli art. 37 a 40 del presente regolamento. (c.2) Nei casi previsti nel presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata al Consiglio di Stato, quando occorra il suo preventivo avviso». (Dove «le forme degli artt. 37 a 40» sono il pubblico incanto, la licitazione privata e l'appalto concorso).
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, artt. 10, c. 1 ter e 24, c. 1) R

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