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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 22/10/2018, n. 15
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Capo I - Norme di principio e disposizioni generali |
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Art. 1 - Principi1. In coerenza con i principi sanciti nel proprio Statuto, la Regione Emilia-Romagna promuove la partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati nonché di altri soggetti pubblici e privati. La partecipazione si realizza att |
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Art. 2 - Obiettivi1. La presente legge si pone i seguenti obiettivi: a) incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi soggetti istituzionali e della loro autonomia; b) promuovere l'innovazione sociale e istituzionale, favorire la diffusione di opinioni informate, la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini ai processi di assunzione delle decisioni e di valutazione di politiche e servizi pubblici; c) rafforzare la democrazia e le sue istituzioni, contribuendo a rinnovare la loro azione e facilitando l'utilizzo di pratiche e strumenti di democrazia partecipativa; |
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Art. 3 - Definizioni1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: a) il processo partecipativo è un percorso strutturato di dialogo e confronto, che viene avviato in riferimento ad un progetto futuro o ad una futura norma di competenza della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, in vista della loro ela |
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Capo II - Iniziative e istanze dei cittadini, soggetti proponenti e organi |
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Art. 4 - Iniziativa dei cittadini per l'avvio dei processi partecipativi della Regione e degli enti locali1. I soggetti privati, singoli e associati, possono richiedere alla Regione o agli enti locali, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti o, in assenza di questi, dai reg |
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Art. 5 - Soggetti titolari del diritto di partecipazione1. Possono intervenire nei processi partecipativi di cui alla presente legge: |
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Art. 6 - Sessione annuale della partecipazione1. Nell'ambito dell'amministrazione regionale lo sviluppo coordinato dei processi partecipativi è realizzato mediante un'apposita sessione annuale della partecipazione dell'Assemblea legislativa, da tenersi entro il mese di ottobre. 2. La Giunta regionale propone all'Assemblea legislativa, al fine dello svolgimento della se |
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Art. 7 - Nucleo tecnico della partecipazione1. È istituito presso l'Assemblea legislativa il nucleo tecnico per una maggiore integrazione delle scelte programmatiche della Regione con le esperienze delle autonomie locali. 2. Il nucleo tecnico è presieduto dal Tecnico di garanzia in materia di partecipazione ed è composto da: |
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Art. 8 - Tecnico di garanzia della partecipazione1. Un dirigente dell'Assemblea legislativa, esperto in temi della partecipazione, designato dal Presidente dell'Assemblea legislativa, esercita le funzioni di Tecnico di garanzia della partecipazione e svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) fornisce materiali e documentazione utili per progettare e predisporre i processi di partecipazione; |
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Art. 9 - Attività della Giunta regionale1. La Giunta regionale, in attuazione della presente legge: a) eroga i contributi previsti al capo III; |
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Art. 10 - Promozione della legge e formazione1. L'Assemblea legislativa promuove la conoscenza della presente legge con iniziative seminariali e di studio, raccolta e diffusione di buone pratiche |
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Art. 11 - Attività di mediazione finalizzata alla partecipazione1. Il Tecnico di garanzia può svolgere un ruolo di mediazione tra soggetti richiedenti e gli enti responsabili, finalizzata alla promozione dei progetti di partecipazione, in particolare nei casi in cui il progetto sia di notevole rilievo e sia stato sottoscritto dalle seguenti percentuali minime di residenti nell'ambito territoriale di una o più Province, Città Metropol |
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Capo III - Modalità, criteri di ammissione ai contributi regionali e certificazione di qualità |
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Art. 12 - Contributi regionali e bando di concessione1. Per il sostegno dei processi partecipativi, la Giunta regionale concede contributi ai soggetti previsti dall'articolo 14. 2. La Giunta regionale con proprio atto, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea legislativa, stabilisce annualmente: a) i requisiti dei progetti di partecipazione da ammettere al contributo regionale; b) i criteri per la valutazione delle domande e le relative premialità; |
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Art. 13 - Requisiti tecnici1. Costituiscono requisiti tecnici indispensabili dei progetti oggetto della richiesta di contributi regionali, oltre a quelli individuati dal bando di |
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Art. 14 - Soggetti richiedenti l'avvio dei processi partecipativi1. I processi partecipativi sostenuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 12 possono essere avviati su iniziativa dei rispettivi enti responsabili o d |
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Art. 15 - Oggetto e tempi dei processi partecipativi1. I processi partecipativi possono riferirsi ad atti normativi, progetti, procedure amministrative o scelte pubbliche su cui gli enti responsabili non hanno ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto un atto defi |
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Art. 16 - Sospensione degli atti tecnici o amministrativi1. Al fine della concessione del contributo regionale, i progetti partecipativi devono contenere l'impegno dell'ente responsabile a sospendere l'adozio |
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Art. 17 - Certificazione di qualità dei progetti partecipativi1. La Giunta regionale trasmette al Tecnico di garanzia i progetti presentati ai sensi dell'articolo 12, per la certificazione di qualità. 2. Ai fini della certificazione i processi partecipativi devono prevedere: |
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Art. 18 - Certificazione di qualità di ulteriori progetti partecipativi1. I soggetti di cui all'articolo 14 possono presentare al Tecnico di garanzia progetti partecipativi per i quali non è stata inoltrata domanda per la |
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Art. 19 - Impegni dell'ente responsabile1. Dopo la conclusione del processo partecipativo, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, l'ente responsabile approva formalmente un documento che dà atto: a) del processo partecipativo realizzato; b) del documento di pr |
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Capo IV - Disposizioni finanziarie e finali |
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Art. 20 - Norma finanziaria1. Per gli esercizi finanziari 2018-2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 9 febb |
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Art. 21 - Clausola valutativa1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale, avvalendosi anche del contributo dell'osservatorio della partecipazione e in raccordo con il nucleo Tecnico della partecipazione, presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: |
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Art. 22 - Norme di prima applicazione e transitorie1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il nucleo tecnico di cui all'articolo 7 della presente leg |
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Art. 23 - Abrogazione della legge regionale n. 3 del 20101. La legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione al |
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