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Interp. Ag. Entrate 12/10/2018, n. 35

Imposta di bollo sui documenti prodotti nell’ambito dei contratti pubblici.
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Quesito

L’Agenzia XX in materia di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, fa presente che gestisce abitualmente procedure di evidenza pubblica, per l’affidamento di appalti e servizi, forniture e realizzazione di opere.

Nelle svolgimento di tale attività, l’Agenzia istante precisa che le imprese che partecipano alla predetta procedura di evidenza pubblica devono produrre una serie di documenti che sono soggetti all’imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642 del 1972.

Al riguardo, l’istante evidenzia che l’evoluzione normativa in materia di procedure di affidamento di appalti da parte delle pubbliche amministrazioni, e dall’altro l’introduzione sempre più frequente di procedure elettroniche per la stipula degli stessi contratti di appalto, non è sempre agevole individuare la corretta modalità di applicazione ed assolvimento dell’imposta di bollo ai sopracitati documenti.

Un primo aspetto controverso è quello che riguarda l’applicazione dell’imposta di bollo sugli allegati al contratto di appalto, e per quali l’Agenzia delle entrate si è già espressa con le Risoluzioni n. 97/E del 2002 e n. 71/E del 2003.

In particolare, secondo quanto precisato con la risoluzione 97/E del 2002, sono soggetti all’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio i seguenti atti: capitolato speciale; elenco dei prezzi unitari; cronoprogramma; capitolato generale (se allegato al contratto). Sono, invece, soggetti all’imposta di bollo in “caso d’uso” nella misura di euro 1,00 per foglio gli elaborati grafici progettuali; piani di sicurezza, previsti dall’art. 31 del

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Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

In ordine alla prima questione l’Agenzia istante ritiene che, essendo venuto meno l’obbligo di richiamare nel contratto i bandi ed il computo metrico estimativo, per tali atti non vi sia necessità di assolvimento dell'imposta di bollo, così come ritiene che i documenti, che non sono più espressamente richiamati dalla norma come costituenti parti integranti del contratto, non debbano scontare l'imposta di bollo.

Per quanto riguarda la seconda questione proposta, l’istante ritiene in primo luogo che le offerte economiche, non seguite da aggiudicazione, formulate nell’ambito d

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Parere dell’Agenzia delle Entrate

Con riferimento al quesito di cui al punto sub a) concernente l’applicazione dell’imposta di bollo ai capitolati e al computo metrico che fanno parte del contratto di appalto per lavori e servizi, si fa presente che il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante (Disposizioni integrative al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) ha introdotto delle novità alle modalità di affidamento di cui all’articolo 32 del D.Lgs n. 50 del 2016. In particolare, l’articolo 22 del citato decreto ha introdotto il comma 14-bis al richiamato articolo 32 che stabilisce “I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto”.

Rispetto alla disciplina precedente, per quanto di interesse, è venuto quindi meno l’obbligo di richiamare tali documenti nell’ambito del contratto.

Relativamente al trattamento tributario da riservare, ai fini dell’imposta di bollo, ai capitolati oggetto del presente quesito, si osserva che tali documenti poiché disciplinano particolari aspetti del contratto, (es. termini entro il quale devono essere ultimati i lavori, responsabilità ed obblighi dell'appaltatore, modi di riscossione dei corrispettivi dell'appalto), sono riconducibili alle tipologie di cui all’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio, per le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”.

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