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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Piemonte, impianti termici: cambiano le regole per catasto, ispezioni e comunicazioni
In considerazione della normativa sempre più stringente e articolata emanata negli ultimi anni, la Delib G.R. Piemonte 28/09/2018, n. 32-7605 approva le nuove disposizioni attuative dell’articolo 39, comma 1 della L.R. Piemonte 3/2015 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), lett, c), lett. g), lett. l) relativamente a:
- gestione operativa del catasto degli impianti termici;
- attività di accertamento e ispezione degli impianti termici;
- obblighi di comunicazione in capo ai distributori, ai fornitori e venditori di combustibile;
in sostituzione delle previsioni contenute nella Delib. G.R. Piemonte 06/10/2014, n. 13-381, nella Delib. G.R. Piemonte 25/05/20158, n. 17-1466 e nella Delib. G.R. Piemonte 29/12/2015, n. 23-2724.
In allegato al provvedimento i seguenti modelli:
- Modello “Libretto di Impianto”;
- Modello “Rapporto di controllo di efficienza energetica” tipo 1 (gruppi termici), tipo 2 (gruppi frigo), tipo 3 (scambiatori), tipo 4 (cogeneratori).
Nel dettaglio la deliberazione:
- semplifica la gestione operativa del Catasto degli Impianti Termici (CIT), estendendo la possibilità di accedere allo stesso agli operatori economici delegati dagli installatori e dai manutentori e ai certificatori energetici;
- elimina il bollino verde, peraltro già dematerializzato, e le ispezioni sulle imprese di manutenzione abilitate al rilascio del bollino;
- elimina l’obbligo di compilare i dati catastali sul libretto di impianto;
- prevede la misurazione degli NOx in mg/kWh;
- prevede la registrazione sintetica delle attività di manutenzione e le date delle stesse le specificazioni in ordine alla figura del proprietario e del responsabile dell’impianto;
- prevede la possibilità di inserire nel CIT ulteriori dati relativi ai medi impianti termici civili;
- prevede nel corso delle ispezioni degli impianti termici condominiali il controllo sull’installazione delle termovalvole;
- prevede disposizioni specifiche sulle emissioni di NOx e sul rendimento di combustione;
- prevede l’istituzione di un tavolo di confronto in cui sono rappresentati le Autorità competenti e le associazioni rappresentative dei consumatori e degli operatori di settore, gli ordini e collegi professionali e l’ARPA;
- considera i fornitori e i venditori di combustibile e di energia termica come distributori di combustibile con obbligo di comunicare i dati relativi alle utenze, al fine di consentire l’identificazione dei consumi dei clienti finali.
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