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05/10/2018

È abusiva la costruzione ad uso residenziale in zona agricola

La Corte di Cassazione ha ritenuto abusiva la realizzazione di un intervento edilizio su un terreno in zona agricola ed ha ribadito alcuni importanti principi in linea con sue precedenti pronunce.

Nel caso di specie, era stata realizzata la costruzione, su un terreno in zona destinata ad usi agricoli e sottoposto a vincolo paesaggistico, di una villa disposta su due livelli, tre ulteriori corpi di fabbrica ed una piscina con finalità tipicamente residenziali; il tutto in assenza o, comunque, in totale difformità dal progetto approvato con permesso di costruire (peraltro decaduto di validità in conseguenza della mancata comunicazione nei termini dell'inizio dei lavori) e senza rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, superando altresì il limite massimo di cubatura consentito (cubatura di 380 mc, superiore a quella assentibile, pari a mc 153,09).

In proposito la Sent. C. Cass. pen. 31/08/2018, n. 39339, ha respinto i ricorsi avverso la sentenza di appello che aveva condannato l'esecutore materiale e promissario acquirente del terreno sul quale veniva realizzato l'intervento edilizio (e sostanziale beneficiario di quanto costruito sul lotto), il proprietario e promissario venditore del terreno nonché formale richiedente i titoli ampliativi, il progettista e direttore dei lavori ed il responsabile della ditta di costruzione dell'immobile.

Con la suddetta pronuncia, la Suprema Corte ha riaffermato alcuni importanti principi relativi:

  • agli elementi per la valutazione della conformità dell’opera realizzata in zona agricola, quali l'effettiva destinazione del manufatto e la posizione soggettiva di chi lo realizza;
  • alla necessità della valutazione dell'opera nella sua unitarietà;
  • alle conseguenze dell'inosservanza dei termini indicati dal permesso di costruire per la realizzazione dei lavori;
  • all'esclusione della possibilità della cosiddetta sanatoria condizionata;
  • alla natura permanente del reato urbanistico e al momento della sua consumazione;
  • alla legittimità della sospensione condizionale della pena, subordinata alla demolizione delle opere abusive o rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
     

 

Dalla redazione