Sent. C. Stato 04/11/2002, n. 6002 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 04/11/2002, n. 6002

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nulla osta regionale - Annullamento ministeriale - Per difetto di motivazione - Legittimità.
1. L'autorizzazione regionale alla costruzione di un'opera edile in zona soggetta a vincolo paesaggistico può essere annullata con provvedimento ministeriale per tutti i motivi di legittimità, compresi quelli riconducibili all'eccesso di potere, e quindi anche per difetto di motivazione; infatti pure per il nullaosta alla costruzione in area vincolata è necessaria, ai sensi dell'art. 7 della L. 29 giugno 1939 n. 1497, una motivazione adeguata riguardo alla effettiva compatibilità, con i valori paesaggistici del luogo, dell'opera autorizzata.

Ved. Cass. pen. III 14 febbraio 2002 n. 6011 [R=WP14F026011]
(L. 29 giugno 1939 n. 1497, art. 7) R

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