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Sent.C. Stato 21/01/2003, n. 230

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - Limitata al 75% delle offerte - Facoltà ex art. 21, c. 1 bis, L. 94/109 - Illegittima.
1. Nelle gare d'appalto di lavori pubblici, la normativa nazionale di cui all'art. 21 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 che ha recepito quella comunitaria di cui all'art. 34, n. 4 della Dir. 14 giugno 1993 n. 93/37/CEE garantisce l'effettiva valutazione dell'anomalia di un'offerta, in contraddittorio fra l'amministrazione appaltante e l'impresa, da svolgersi dopo l'apertura delle buste e indipendentemente dalle giustificazioni addotte dall'impresa all'atto della presentazione dell'offerta; è pertanto illegittima la facoltà, prevista dall'art. 21, c.1 bis. L. 94/109, di escludere dalla valutazione delle anomalie dell'offerta alcune voci e di limitarne il controllo solo al 75% delle voci che la compongono.

Ved. C. Stato IV 4 giugno 2002 n. 2277 R
(Dir. 14 giugno 1993 n. 93/37/CEE, art. 34 n. 4; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21)

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