Sent.C. Stato 11/07/2002, n. 3916 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 11/07/2002, n. 3916

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Ammissione - Promotore di project financing - A.T.I. o singole imprese - Ammissibilità. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Offerta - Promotore di project financing - Criterio di valutazione.
1. Nelle gare d'appalto di lavori pubblici possono presentare offerte, ai sensi dell'art. 37 bis della L. 11 febbraio 1994 n. 109, i soggetti che possiedono idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali specificati nel Regolamento D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 nonché i soggetti di cui agli artt. 10 e 17, comma 1, lett. f) della legge suddetta, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi; pertanto promotore di project financing può essere non solo un'associazione temporanea di imprese ma anche una singola impresa. 2. Nelle gare d'appalto di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 37 bis della L. 11 febbraio 1994 n. 109, l'offerta presentata dal promotore di un project financing non può essere valutata indipendentemente dal piano economico finanziario; quindi la proposta del promotore non può accogliersi se il piano anzidetto risulta incongruo.


[L. 11 febbraio 1994 n. 109, artt. 10, 17 c. 1 lett. f), 37 bis; D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554]R (L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 37 bis)R

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