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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 30/07/2018, n. 1255

Definizione degli standard minimi degli Uffici di Piano, in attuazione dell'articolo 55 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24.
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Testo del documento


LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Vista la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), ed in particolare le norme di cui agli articoli 55 (Ufficio di piano) e 56 (Garante della comunicazione e della partecipazione), secondo le quali:

a) i Comuni devono costituire, in forma singola o associata, una struttura, denominata "Ufficio di piano" (UP), per l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica, ed in particolare per la predisposizione e gestione del piano urbanistico generale (PUG), degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica, e per il supporto alle attività di negoziazione con i privati e di coordinamento con le altre amministrazioni che esercitano funzioni di governo del territorio, fatte salve le attività riservate ad altri organismi tecnici ovvero agli organi politici;

b) l'UP deve essere costituito entro tre anni dall'entrata in vigore della legge (ossia entro il 1° gennaio 2021), decorso il quale termine i Comuni inadempienti sono soggetti agli stessi limiti all'esercizio delle funzioni urbanistiche previsti dall'art. 4, comma 7, della L.R. n. 24/2017 per il mancato avvio del procedimento di predisposizione del nuovo piano urbanistico generale;

c) qualora i Comuni abbiano conferito ad un'Unione le funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, l'UP deve essere istituito dall'Unione;

d) ogni Unione o Comune nomina il Responsabile dell'UP;

e) ogni Unione o Comune nomina il Garante della comunicazione e della partecipazione (d'ora in poi denominato "Garante") di ogni procedimento di pianificazione urbanistica. Il ruolo di Garante non è cumulabile né con quello di Responsabile dell'UP, né con il ruolo di Responsabile del procedimento;

f) l'UP deve essere dotato delle competenze professionali per lo svolgimento delle funzioni di gove

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Allegato 1 - Standard minimi degli Uffici di Piano, in attuazione dell'articolo 55 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24


I Comuni e le Unioni cui sia stata conferita la funzione di pianificazione urbanistica nonché la Regione, la Città metropolitana di Bologna e le Province (di seguito denominati nel loro insieme "enti territoriali") nella costituzione degli Uffici di Piano ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 24/2017 assicurano il soddisfacimento dei seguenti requisiti prestazionali, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e funzionale.


1) Obbligatorietà dell'UP

Gli Uffici di piano (di seguito denominati "UP") devono essere costituiti allo scopo di predisporre e approvare il Piano Urbanistico Generale (PUG) e di curarne l'attuazione ai sensi della L.R. n. 24/2017:

- da tutti i Comuni della regione in forma singola o associata,

- da tutte le Unioni cui siano state conferite le funzioni in materia urbanistica.

Sono tenuti altresì a costituire un unico UP i Comuni che intendono predisporre un PUG intercomunale.

L'UP delle Unioni e quello costituito dai Comuni che intendono predisporre il PUG intercomunale esercita

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