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Sent.C. Cass. 13/05/2002, n. 6807

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1. Opere pubbliche - Danni a terzi - - Strada - Insidia stradale - Incidente d'auto - Evitabile con una diversa condotta di guida - Prova dell'ente proprietario (o concessionario) della strada o autostrada.
1. In tema di responsabilità extracontrattuale, una volta che sia stata accertata l'esistenza di una situazione di insidia, la cui prova incombe sul danneggiato, in una strada aperta al pubblico (nella specie, presenza sull'autostrada di una volpe che aveva urtato un'autovettura in transito), spetta all'Ente proprietario (o concessionario) della strada o autostrada l'onere di provare che l'incidente causato da tale situazione poteva essere evitato da una diversa condotta di guida dell'autoveicolo.

Sulla responsabilità per insidia stradale, ai sensi dell'art. 2043 Cod.civ. ved. Cass. S.U. 7 agosto 2001 n. 10893R; Cass. pen. IV 7 dicembre 2000 n. 12826[R=WP7D0012826].

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