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Sent.C. Stato 27/03/2002, n. 1752

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - Ex art. 21 L. 1994 n. 109 - Contrasto con art. 30 Dir. 93/37/CEE - Non sussiste.
1. Nelle gare d'appalto di lavori pubblici l'art. 21, comma 1 bis, della L. 11 febbraio 1994 n. 109, che sposta all'inizio del procedimento l'onere dell'impresa concorrente di giustificare l'entità della propria offerta, non è in contrasto con l'art. 30 della Dir. 14 giugno 1993 n. 93/37/CEE; infatti la norma comunitaria vieta che l'offerta anomala possa venire esclusa secondo regole matematiche automatiche ma non stabilisce in quale momento né con quali modalità debba svolgersi il contraddittorio. Il contrasto non sussiste neanche nella parte del detto art. 21 che ammette la facoltà per l'Amministrazione appaltante di effettuare la verifica delle offerte anomale esaminando soltanto le voci di prezzo più significative per un importo pari almeno al 75% dell'importo a base d'asta.

Ved. C. Stato VI 14 gennaio 2002 n. 157R.
(Dir. 14 giugno 1993 n. 93/37/CEE, art. 30; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, comma 1 bis)R

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