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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Iperammortamento: Circolare MiSE in tema di caricamento istruzioni e/o part program e bidirezionalità
Nota a cura di Marco Belardi
Presidente del Comitato Tecnico UNI CT 519 “Tecnologie Abilitanti per Industry 4.0”. Consulente del Ministero dello sviluppo economico (MiSE) marco.belardi@intertecnica.net
Dopo la pubblicazione della Circolare 23/05/2018, n.177355 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito importanti chiarimenti in materia di interconnessione ed integrazione, la nuova Circolare 01/08/2018, n. 295485 risponde a ulteriori quesiti giunti e fornisce utili indicazioni relativamente al soddisfacimento della caratteristica obbligatoria dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program e alla conseguente necessaria bidirezionalità nello scambio di informazioni.
La circolare 177355/2018 aveva ben chiarito che l’interconnessione - caratteristica tecnologica sempre richiesta, sia ai beni materiali che immateriali, perché gli stessi siano ammissibili all’agevolazione nota come iperammortamento - è in realtà una caratteristica che assume connotati differenti quando tale requisito è richiesto ai beni materiali individuati dal primo gruppo dell’allegato A.
Per questi beni infatti la conformità al requisito richiede non solo quanto previsto al paragrafo 6.3 dalla Circolare 4/E/2017 (documento applicativo fondamentale in materia di iperammortamento), che la definisce, ma anche di poter caricare istruzioni e/o part program come richiesto dalla stessa Circolare 4/E//2017 al paragrafo 11.1.2 e meglio dettagliato al successivo paragrafo 11.1.1.2.
Tale richiesta ha fatto emergere alcune difficoltà nell’applicazione e soddisfacimento di tale requisito nel caso di macchine o beni rientranti nel primo gruppo ma che per loro stessa natura, per il tipo di lavorazione eseguita o di servizio dalle stesse svolto, non sono nativamente predisposte al ricevimento di istruzioni e o part program; è il caso delle macchine citate quali trance, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione ma anche di numerose altre tipologie di beni.
Gli operatori del settore, siano essi aziende utilizzatrici, fornitori/venditori di macchine, consulenti e periti, sino ad oggi incappavano sistematicamente in situazioni dove, per superare la richiesta del requisito tecnologico di bidirezionalità, si arrovellavano alla ricerca di soluzioni in grado di rendere possibile un caricamento di una qualsiasi informazione, ancorché inutile e magari facendo ricorso ad implementazioni ulteriori e costosi dispositivi di interconnessione.
La nuova Circolare finalmente chiarisce che per queste specifiche fattispecie l’applicazione della disciplina agevolativa non richieda necessariamente che il bene sia in grado di ricevere in ingresso istruzioni e/o part program riguardanti lo svolgimento di una o più sequenze di attività identificate, programmate e/o dettate esternamente (ad esempio da sistema informatico, da singolo utente, owner del processo ecc.); è, al contrario, sufficiente che il bene sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo.