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Regolam. R. Emilia Romagna 30/07/2018, n. 2

Approvazione della modifica al Regolamento Regionale 3 aprile 2017, n. 1 di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25-quater della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m. in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.
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Allegato 1 - Modifica del Reg. reg. 3 aprile 2017 n. 1 di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m. in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari


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CAPO I - Finalità, ambito di applicazione e disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) ed in conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nell'Allegato A, parte integrante del presente

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Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli impianti termici, così come definiti nell'Allegato A, presenti sul territorio regionale, inclusi gli impianti di produzione centralizzata di acqua calda sanitaria, fatte salve le eventuali limitazioni puntualmente indicate.

2. Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 0,035 MW, si fa riferimento anche a quanto previsto dalla Parte V, Titolo II, del

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Art. 4 - Catasto regionale degli impianti termici

1. La Regione Emilia-Romagna istituisce un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato catasto regionale degli impianti termici CRITER, con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ed allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento ed ispezione periodica.

2. Al fine di consentire un agevole utilizzo del catasto degli impianti termici CRITER in funzione delle diverse competenze, esso presenta le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed è coordinato con il sist

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Art. 5 - Libretto di impianto

1. Gli impianti termici devono essere muniti un "Libretto di impianto per la climatizzazione", redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, corredato dal codice di targatura di cui all'articolo 6

2. Il modello di libretto di impianto è concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell'impianto termico e delle responsabilità dei diversi soggetti tenuti alla sua compilazione ed aggiornamento: è necessario compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell'impianto termico. Esso sostituisce a tutti gli effetti il "libretto di centrale" ed il "libretto di impianto" fino ad ora utilizzati, che devono essere comunque conservati ed allegati al nuovo libretto di impianto;

3. Il libretto di impianto deve essere aggiornato a seguito della modifica delle indicazioni su di esso riportate (come, a titolo di esempio, la sostituzione o l'inserimento di compon

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Art. 6 - Targatura degli impianti termici

1. Per la costituzione del catasto degli impianti termici CRITER di cui all'articolo 4 è obbligatoria la targatura degli impianti termici; la targatura ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice rilasciato dall'applicativo informatico CRITER, da associare al libretto di impianto di cui all'articolo 5. La targatura dell'impianto

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Art. 7 - Organismo regionale di accreditamento ed ispezione

1. Ai sensi del comma 6 dell'art. 25-quater della legge regionale n. 26 del 2004, al fine di attuare le disposizioni di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle finalità indicate all'articolo 1 comma 1 lettere c), d) ed e), la Regione individua, anche all'esterno della propria organizzazione, l'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione, cui sono affidate le funzioni necessarie ad assicurare il pieno ed efficace funzionamento del catasto regionale degli impianti termici CRITER e del sistema di verifica periodica dell'efficienza energetica degli impianti termici.

2. All'organismo r

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Art. 8 - Tavolo di Confronto e Coordinamento

1. Al fine di supportare la Regione nella realizzazione delle azioni di cui al presente regolamento, è istituito con determina del Direttore Generale competente un "Tavolo di Confronto e Coordinamento", in cui sono rappresentati gli Enti locali e le associazioni rappresentative dei consumatori e degli operatori del settore.

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CAPO II - Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici
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Art. 9 - Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al Responsabile dell'impianto, come identificato nella definizione riportata nell'Allegato A, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il sottosistema di generazione non sia installato in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere conferita, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi della vigente normativa, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.

4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, co

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Art. 10 - Conduttore degli impianti termici

1. Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, alimentati a gas naturale o a combustibili liquidi e

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Art. 11 - Valori massimi della temperatura ambiente

1. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali, e assimilabili;

b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

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Art. 12 - Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale.

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 11 del presente regolamento.

2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:

a) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;

b) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

c) Zona F: nessuna limitazione.

3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun gi

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Art. 13 - Termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati

1. I condomini e gli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore pe

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Art. 14 - Controllo funzionale e manutenzione degli impianti termici

1. La natura e finalità delle operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione dell'impianto sono indicate in Allegato A con riferimento alle relative definizioni.

2. Le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 2008 per la specifica tipologia di impianto. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono inoltre essere certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.

3. Le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatric

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Art. 15 - Controllo di efficienza energetica degli impianti termici

1. In conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013, è obbligatorio realizzare periodicamente un controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW, sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW e sugli impianti centralizzati di produzione di ACS di qualunque potenza. Tale controllo riguarda:

a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del presente regolamento;

b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti;

d) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, nei casi in cui la presenza di tali sistemi è obbligatoria in forza di legge.

2. Il controllo obbligatorio di efficienza energetica di cui al comma 1 deve essere effettuato nei casi di cui al comma 4, e con cadenza periodica nel rispetto delle tempistiche riportate nell'Allegato B del presente regolamento, di norma in occasione degli interventi di controllo funzionale e manutenzione di cui all'articolo 14, integrandone le finalità; in occasione della effettuazione del controllo obbligatorio di efficienza energetica è altresì obbligatoria la corresponsione da parte del responsabile di impianto del contributo di cui all'articolo 23 del presente regolamento.

3. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 2008 per la specifica tipologia di impianto. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluor

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CAPO III - Verifica dell'efficienza energetica degli impianti - Accertamenti ed ispezioni
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Art. 16 - Autorità competenti

1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 192 del 2005, e dell'articolo 25-quater della legge regionale n. 26 del 2004, compete alla Regione l'attuazione delle disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici e degli impianti termici, ivi compresa la realizzazione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013.

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Art. 17 - Accertamento

1. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'articolo 7 effettua gli accertamenti volti alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

2. L'attività di accertamento consiste nell'esame e valutazione dei dati riportati sul libretto di impianto, sui rapporti di controllo dell'efficienza energetica e sui rapporti di controllo funzionale e manutenzione registrati nell'ambito del catasto regionale CRITER, al fine di accertare, in via esclusiva

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Art. 18 - Programmazione delle ispezioni sugli impianti termici

1. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, sono soggetti a ispezione gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW e di climatizzazione estiva maggiore o uguale a 12 kW, nonché gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria di qualunque potenza.

2. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica o del rapporto di controllo funzionale e manutenzione effettuato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 17 è di norma sostitutivo dell'ispezione. Il programma delle ispezioni di cui al punto 3 tiene comunque conto della necessità di effettuare ispezioni anche su tali impianti, al fine di garantire adeguate modalità di controllo dei relativi rapporti di controllo di efficienza energetica ai sensi del comma 1 dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

3. Entro il 30 dicembre di ogni anno, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione definisce un programma delle ispezioni da effettuare nel corso dell'ann

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Art. 19 - Modalità di esecuzione delle ispezioni

1. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione comunica al responsabile dell'impianto, o al terzo responsabile qualora incaricato, con almeno 15 giorni d'anticipo, la programmazione dell'ispezione sull'impianto termico. La comunicazione viene effettuata prioritariamente per via telematica (mediante posta elettronica certificata) o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo riportato nel libretto di impianto registrato nel catasto informatico CRITER: è responsabilità dei soggetti sopra indicati garantire l'aggiornamento sistematico dei relativi riferimenti, con le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 9.

2. La comunicazione di cui al comma 1 riporta in evidenza:

a) la natura dell'ispezione ed i relativi riferimenti normativi;

b) il nominativo ed i riferimenti dell'ispettore incaricato;

c) la data e la fascia oraria (non maggiore di due ore) programmata;

d) le modalità di esecuzione dell'ispezione e l'invito al responsabile di impianto di renderla possibile, assicurando la presenza propria o di un delegato.

3. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.

4. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato l'importo riportato nella tab

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Art. 20 - Azioni conseguenti alla ispezione

1. La mancanza del libretto di impianto o della sua registrazione presso il catasto regionale CRITER, o l'accertamento della mancata effettuazione delle operazioni di cui agli articoli 14 e 15, così come il rilievo di condizioni di non conformità alla vigente normativa specificate all'art. 24, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24 medesimo.

2. Nel caso durante l'ispezione si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore

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Art. 21 - Accreditamento dei tecnici ispettori

1. Le ispezioni di cui agli articoli 18 e 19, e le azioni conseguenti di cui all'articolo 20 sono effettuate da personale operante su incarico dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, individuato da questo anche all'esterno della propria struttura organizzativa.

2. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione istituisce e mantiene aggiornato l'elenco dei soggetti accreditati per l'esecuzione delle attività di ispezione di cui al comma 1. I criteri di accreditamento sono stabiliti dal medesimo Organismo e resi noti tramite pubblicazione sul portale web della Regione Emilia-Romagna nella sezione dedicata al sistema informativo regionale degli impianti termici CRITER.

3. I criteri verranno stabiliti dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione in riferimento a:

a) formazione

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CAPO IV - Altre disposizioni
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Art. 22 - Comunicazione sugli impianti riforniti

1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 25-octies della legge regionale n. 26 del 2004, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici, comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarit&agr

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Art. 23 - Contributo regionale

1. Ai sensi dell'articolo 25-septies, comma 3, della legge regionale n. 26 del 2004, per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione nonché per le attività di accertamento e di ispezione sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, mediante acquisizione del "Bollino Calore Pulito".

2. Il contributo di cui al comma 1

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Art. 24 - Sanzioni

1. Con riferimento alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, con le modalità nel seguito specificate.

2. Le sanzioni previste dal comma 2-bis dall'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, si applicano con le modalità seguenti:

a) la mancata installazione, in condomini dotati di impianto centralizzato o di allacciamento a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25-quaterdecies della legge regionale n. 26 del 2004 per la termoregolazione e contabilizzazione per singola unità immobiliare, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.500,00 euro a carico di ciascun proprietario delle singole unità immobiliari; la sanzione non viene comminata qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente per l'esenzione dall'obbligo di installazione di tali sistemi, adeguatamente documentate da apposita relazione tecnica;

b) il mancato riferimento alla normativa vigente per la ripartizione delle spese di riscaldamento o raffreddamento, in condomini dotati di impianto centralizzato o di allacciamento a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento e dotati dei sistemi di cui ai com

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CAPO V - Norme transitorie e finali
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Art. 25 - Verifica del rendimento dei sottosistemi di generazione

1. Per i sottosistemi di generazione per i quali non sia ancora disponibile la normativa nazionale riportante le condizion

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Art. 26 - Iscrizione all'elenco dei soggetti accreditati

1. Hanno diritto alla iscrizione all'elenco dei soggetti accreditati di cui al comma 2 dell'art. 21, previa frequenza di u

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Art. 27 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2017.

2. Ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 27 giugno 2014 n. 7, anche dopo la data di cui al comma 1 trovano completa ottemperanza le campagne di accertamento ed ispezione degli impianti termici già avviate da Comuni e Province, fino alla conclusione del relativo biennio di

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