Sent.C. Stato 22/06/2000, n. 3493 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 22/06/2000, n. 3493

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1. Appalto oo.pp. - Gara - Offerte anomale - Esclusione automatica - Condizioni.
1. Premesso che secondo l'art. 21, comma 1 bis della L. Merloni (L. 11 febbraio 1994 n. 109), per i soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria (5.000.000 di Ecu) l'Amministrazione appaltante procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, valutate con il criterio stabilito nel 1° periodo dello stesso comma 1 bis, è legittimo l'operato dell'Amministrazione - tenuto conto di quanto dispone l'art. 6 del D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406 - la quale esclude automaticamente l'offerta anomala presentata alla gara d'appalto per un'opera soggetta a particolari misure di sicurezza.

1. L'anomalia delle offerte di cui all'art. 30 della Dir. 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 deve valutarsi - secondo il disposto del 1° periodo del comma 1 bis dell'art. 21 L. Merloni - relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Osserviamo poi, per inciso, che l'art. 6 del D.Lgs. 91/406 è stato abrogato dall'art. 231 del nuovo Reg. oo.pp. D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554R.
(D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, art. 6[R=DLG40691,A=6]; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, comma 1 bis)R

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