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01/06/2018

Competenze professionali geometri, mancata iscrizione all'albo e nullità del contratto

La Corte di Cassazione ribadisce che l'esecuzione di una prestazione riservata effettuata da chi non sia iscritto all'albo dà luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente.

Cass. 04/04/2018, n. 8234, ha chiarito altresì che tale circostanza priva il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all'albo non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, sempreché la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione.

Infine la Suprema Corte ha ritenuto che operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, triangolazioni secondarie a lati rettilinei e poligonazione rientrino nella competenza riservata ai geometri iscritti al rispettivo albo professionale, con la sola estensione anche ad ingegneri civili, architetti, periti agrari e dottori in scienze agrarie ma senza che sia consentito che tali attività vengano indistintamente svolte da altri imprecisati esperti del settore

Dalla redazione