Sent. C. Cass. 24/07/1999, n. 8021 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 24/07/1999, n. 8021

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano di lottizzazione - Necessità ex L. 1967 n. 765 - Condizioni.
1. La norma dell'art. 31 comma 4 L. 17 agosto 1942 n. 1150, nel testo fissato dall'art. 10 L. 6 agosto 1967 n. 765 si riferisce non a fattispecie di mero frazionamento del terreno, sia pure in porzioni destinate ad essere sede di edificazione, bensì a fattispecie di lottizzazioni in senso stretto, che sono configurabili là dove sussistano fondi destinati ad insediamenti edilizi urbani, cioè alla realizzazione d'una pluralità di edifici residenziali o turistici o industriali, che deve avere necessariamente comportato la previsione, la progettazione e l'esecuzione di opere di urbanizzazione non solo primaria, ma anche secondaria, trattandosi di asservire per la prima volta un'area non ancora urbanizzata ad un insediamento di quella natura ed essendovi l'obbiettiva esigenza, per l'armonico raccordo dell'insediamento stesso con il preesistente aggregato abitativo, della realizzazione di quelle opere; per tale finalità di inserimento del nuovo complesso abitativo o produttivo nel territorio e per il coordinamento dello stesso con le preesistenti limitrofe realtà l'art. 8 legge n. 765 del 1967 cit., modificativo dell'art. 28 legge n. 1150 del 1942) esige il piano di lottizzazione, in difetto del quale non poteva essere concessa la licenza edilizia (ora concessione), mentre, qualora l'esigenza di assicurare la suddetta finalità non fosse sussistita, o per le caratteristiche e/o l'ubicazione del nuovo insediamento (come nel caso di pochi edifici in zona rurale) o per la preesistenza in loco di adeguate opere di urbanizzazione, il piano di lottizzazione non era richiesto dalla citata norma e le licenze potevano essere rilasciate anche in mancanza di esso, restando, in conseguenza esclusa l'applicabilità del suddetto art. 31 comma 4.


(L. 17 agosto 1942 n. 1150, artt. 28 e 31, 4° commaR; L. 6 agosto 1967 n. 765, artt. 8 e 10)R

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