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Sent. C. Stato 03/11/1998, n. 1412

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1. Edilizia ed urbanistica - Piani di lottizzazione - Obblighi - Esecuzioni in forma specifica - Ex art. 20 L. 42/1150. 2. Edilizia ed urbanistica - Piani di lottizzazione - Durata massima.
1. Ai piani di lottizzazione sono applicabili per analogia le disposizioni dell'art. 20 della L. 17 agosto 1942 n. 1150 valevoli per i piani particolareggiati, cosicché è ammissibile, entro il termine decennale di efficacia, l'esecuzione coercitiva dei relativi obblighi. 2. Sussiste il pubblico interesse oltre che per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione - di cui all'art. 28 della L. 17 agosto 1942 n. 1150 così come modificato dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967 n. 765 - anche per l'edificazione dei lotti e quindi per l'attuazione del piano di lottizzazione; ed a tale interesse risponde la durata massima di questi piani.

1. Ved. C. Stato V 19 marzo 1991 n. 300[R=WCS19M91300].
(L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 28R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 8)R

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