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Sent.C. Stato 22/01/1999, n. 53

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1. Progetto oo.pp. - Approvazione della Giunta o del Consiglio comunale - Rispettive condizioni.
1. Ai sensi dell'art. 35 della L. 8 giugno 1990 n. 142 il progetto esecutivo di un'opera pubblica comunale deve essere di norma approvato dalla Giunta municipale; mentre la deliberazione con cui il Consiglio comunale approva un progetto di opera pubblica costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della L. 3 gennaio 1978 n. 1 (allora la competenza in materia del Consiglio comunale era indiscriminata), adozione di variante agli atti urbanistici. L'approvazione del Consiglio comunale per un progetto esecutivo di opera pubblica - in luogo dell'approvazione che, come si è detto, compete ora normalmente alla Giunta municipale - è necessaria solo quando si riferisce ad un'area non destinata dagli atti urbanistici generali a servizi pubblici per realizzare variante ai suddetti atti urbanistici.

1a. (NF-PG.2) - Il Consiglio comunale (o provinciale), ai sensi dell'art. 32, 2° comma, della L. 8 giugno 1990 n. 142[R=L14290,A=32], ha competenza per una serie di atti fondamentali che sono elencati nelle lettere da a) ad n) del predetto 2° comma. Secondo la C. Stato IV 17 gennaio 1995 n. 23R l'approvazione dei progetti di opere pubbliche - non essendo contemplata fra le competenze del Consiglio comunale di cui alla lettera b) del detto 2° comma - non può che essere di competenza della Giunta comunale; e su questo è d'accordo anche la C. Stato IV 22 gennaio 1999 n. 53R. Ma mentre la prima ritiene che tale competenza sussista anche quando l'approvazione del progetto costituisce adozione di variante ai sensi dell'art. 1 L. 3 gennaio 1978 n. 1, la seconda decisione - dopo avere richiamato il testo della lettera b) come modificato dalla L. Merloni - sostiene che un progetto esecutivo di opera pubblica, qualora si riferisca ad un'area non destinata dallo strumento urbanistico generale a pubblici servizi, deve essere approvato dal Consiglio comunale per costituire variante al medesimo strumento urbanistico. L. 3 gennaio 1978, n. 1. Art. 1. - Dichiarazione d'urgenza. - L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse. Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli artt. 6 segg. della L. 18 aprile 1962, n. 167R, e successive modificazioni ed integrazioni. La Regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti. Lettera b) dell'art. 32, 2° comma, L. 8 giugno 1990, n. 142, sostituita dall'art. 15 della L. Merloni (L. 11 febbraio 1994, n. 109R e successive modifiche sino all'ultima di cui alla L. 18 novembre 1998 n. 415)[R=L41598] come segue: "b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie".
(L. 3 gennaio 1978 n. 1, art. 1, comma 5R; L. 8 giugno 1990 n. 142, art. 35)[R=L14290,A=35]

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