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Sent.C. Cass. 18/11/1998, n. 11635

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1. Infortunio sul lavoro - Infortunio in itinere - Collegamento con l'attività lavorativa - Configurabilità - Condizioni - Svolgimento del viaggio al termine della prestazione - Necessità - Infortunio occorso in momento diverso - Non è indennizzabile - Fattispecie.
1. In tema di infortunio in itinere, l'esposizione al rischio della strada conserva il collegamento con l'attività lavorativa, e non se ne dissocia, solo quando il viaggio si svolga al termine della prestazione lavorativa, per il precipuo fine di far ritorno al proprio domicilio; la scelta di un momento diverso, per diversa finalità non inerente ad esigenze lavorative, determina l'interruzione del nesso di causalità tra il lavoro ed il rischio di infortunio e l'insorgere della diversa fattispecie del rischio elettivo. (Nella specie è stato escluso che configurasse infortunio in itinere quello occorso ai lavoratori - dimoranti in luogo diverso da quello di residenza che, approfittando di una temporanea sospensione del lavoro, col proprio mezzo facevano ritorno al paese di residenza non al termine della settimana lavorativa, ma in giorno infrasettimanale, per assistere un congiunto ammalato).

Dalla redazione