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Sent.C. Cass. 24/10/1998, n. 10582

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1. Appalti - Infortuni sul lavoro - Infortunio in itinere - Durante spostamento a piedi - Indennizzabilità - Condizioni.
1. Nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, relativamente agli infortuni cosiddetti in itinere, poiché, a configurare la professionalità del rischio che rende tutelabile l'infortunio, è sufficiente il collegamento non estrinseco o meramente accidentale della condotta del lavoratore - costituente, anche se non in misura rilevante, fonte di pericolo - con le prestazioni lavorative, gli infortuni in cui incorre il lavoratore nel recarsi al posto di lavoro (cioè nel compimento di un'attività indispensabile per poter rendere la prestazione lavorativa) devono ritenersi, in difetto di ipotesi di rischio c.d. elettivo, occasionati dalle prestazioni lavorative e quindi indennizzabili (art. 2 T.U. 30 giugno 1965 n. 1124), compresi specificamente gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati a piedi. (Fattispecie relativa a lavoratore caduto mentre, in ora prossima a quella dell'inizio delle prestazioni, si dirigeva a piedi e senza deviazioni dalla sua abitazione alla fermata del mezzo di trasporto pubblico necessario per raggiungere il posto di lavoro).


(T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 2)

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