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Sent.C. Cass. 01/07/1998, n. 6449

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1. Infortuni sul lavoro - Infortunio in itinere - Indennizzabilità - Presupposti.
1. L'infortunio in itinere occorso al lavoratore che si rechi al lavoro facendo uso di un mezzo di trasporto privato è indennizzabile solo se tale uso risulti imposto dalla distanza tra il luogo di lavoro e l'abitazione, tale da non essere ragionevolmente percorribile a piedi, nonché dall'impossibilità (o particolare disagio e difficoltà) di utilizzazione dei mezzi pubblici; le relative valutazioni sono rimesse al giudice di merito e si sottraggono al sindacato di legittimità, se sorrette da adeguata e congrua motivazione. (Nella specie, la Corte suprema ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio, avendo accertato che l'uso di mezzi pubblici per raggiungere il posto di lavoro non era particolarmente disagevole e richiedeva quasi lo stesso tempo occorrente per effettuare il percorso col mezzo privato).

Dalla redazione