1. Obiettivi, finalità e oggetto
Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato intende sostenere le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE e insediate nelle aree colpite dal sisma, attraverso un contributo sulle spese sostenute per:
a) la messa in sicurezza e l’ottenimento della certificazione di agibilità sismica dei fabbricati destinati ad attività produttive ospitati all’interno di strutture prefabbricate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 7 e ss. del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012 n. 122 (in seguito D. L. n. 74/2012);
b) il miglioramento sismico dei fabbricati in muratura portante destinati ad attività produttive di cui all’art. 3, comma 7 bis del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012 n. 122 (in seguito D.
c) il miglioramento sismico di tutti i fabbricati in muratura portante destinati ad attività produttive, di cui all’art. 3, comma 7 bis del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, utilizzati, con qualsiasi destinazione d’uso, da imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE.
2. Beneficiari del contributo
2.1 Al fine di favorire la piena ripresa delle attività produttive garantendo condizioni di sicurezza adeguate, possono presentare la domanda le seguenti tipologie di imprese:
a. le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria che hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell’intervento, in uno dei Comuni dell’Emilia-Romagna elencati nell’allegato 1 alla presente ordinanza e che sono PMI ai sensi della definizione dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014;
b. le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell’intervento, in uno dei Comuni dell’Emilia-Romagna elencati nell’allegato 1 alla presente ordinanza e che sono PMI ai sensi della definizione dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014;
c. le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria rientranti nella categoria delle grandi imprese che hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell’intervento, in uno dei Comuni dell’Emilia-Romagna elencati nell’allegato 1 alla presente ordinanza (per quelle imprese gli aiuti saranno erogati nell'ambito di un regime de minimis conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione).
d. le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nella categoria delle grandi imprese che hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell’intervento, in uno dei Comuni dell’Emilia-Romagna elencati nell’allegato 1 alla presente ordinanza (per quelle imprese gli aiuti saranno erogati nell'ambito di un regime de minimis conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione),
2.2. Inoltre tra le imprese sopra indicate possono presentare domanda solo quelle che:
1. hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell’intervento, in uno dei Comuni dell’Emilia-Romagna elencati nell’allegato 1 alla presente ordinanza. Per i Comuni indicati nei commi 1 e 1 bis dell’art. 67septies del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazione nella L. 7 agosto 2012, n. 134 e ss. mm. (Argenta, Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino) è previsto un contributo da concedersi ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione, per le imprese di produzione agricola primaria, o del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione, per le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. A tal fine l'impresa dovrà depositare, insieme alla domanda di contributo, apposita dichiarazione “de minimis” , utilizzando il fac-simile allegato alla presente Ordinanza. Le istanze presentate dalle imprese aventi sede legale e/o operativa e/o unità locale nei suddetti comuni saranno ammesse a contributo successivamente alla valutazione delle domande presentate dalle imprese aventi sede legale e/o operativa e/o unità locale nei comuni di cui all’Allegato 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm. Le istanze verranno valutate in ordine cronologico di presentazione.
2. esercitano, o esercitavano al momento del sisma, l’attività all’interno dell’immobile oggetto dell’intervento o in qualità di proprietari abbiano messo a disposizione l’immobile ad uso produttivo sulla base di un regolare titolo giuridico ad altra impresa che eserciti, o esercitasse al momento del sisma, nello stesso la propria attività.
3. provvederanno, nel caso di strutture che presentano una delle carenze strutturali di cui all’art. 3 c. 8 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74…”, a rimuovere le carenze strutturali elencate all’articolo 3, comma 8 del DL 74/2012 se necessario o se non superate con l’intervento di miglioramento sismico;
4. provvederanno, nel caso di strutture in muratura, ad effettuare un intervento di miglioramento sismico;
2.3 L’impresa che presenta domanda di contributo può essere tenuta a sostenere tali spese in quanto:
1) titolare di diritto di proprietà od usufrutto dell’immobile oggetto dell’intervento;
2) affittuaria dell’immobile oggetto dell’intervento il cui contratto contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell’affittuario; il beneficiario del contributo dovrà essere intestatario delle fatture emesse dalle imprese esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo
3) titolare di un contratto di locazione finanziaria (leasing), che contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell’utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di locazione finanziaria e delle successive modifiche e integrazioni.
4) titolare di un contratto di comodato gratuito, che contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell’utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di comodato gratuito e delle successive modifiche e integrazioni. Il beneficiario del contributo dovrà essere intestatario delle fatture delle imprese direttamente esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo.
5) Proprietario/comproprietario qualora la proprietà si identifichi con l’impresa anche individuale/famigliare e pertanto il proprietario/comproprietario eserciti l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 C.C;
6) impresa qualora il bene sia conferito alla società stessa con atto dai soci stessi
3. Requisiti ammissibilità imprese beneficiarie
3.1 Tutte le imprese devono inoltre possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti;
b) essere attive cioè iscritte all’anagrafe delle aziende agricole e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
d) rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;
e) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola “DEGGENDORF”);
g) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;
h) per il settore dei bovini da latte, non sono ammissibili interventi proposti da imprese agricole non in regola con le quote, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione della titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale.
3.2 Ciascuna impresa può presentare una o più domande, anche riferite ad interventi relativi a più unità locali, sedi operative o sede legale, fermo restando il rispetto dei requisiti e dei limiti di contributo previsti dal presente bando.
3.3 La mancanza o l’inosservanza di taluno dei suddetti requisiti comporta l’esclusione della domanda, ogni loro modifica o variazione, intervenuta dopo la presentazione della stessa, deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento per le necessarie verifiche e valutazioni.
3.4 Qualora vengano riscontrate irregolarità entro i tre anni successivi alla concessione del contributo, verrà effettuata la revoca totale o parziale del contributo stesso.
3.5 Ulteriori norme, condizioni e prescrizioni sono contenute negli allegati, parti integranti del presente bando.
3.6 Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di presentazione e quella di istruttoria, il Beneficiario può, in fase di presentazione di domanda, indicare quale documentazione intende utilizzare rispetto a quella già presente presso la Struttura Commissariale secondo apposite modalità operative collegate alla piattaforma informatica Sfinge, che saranno indicate in apposita circolare del Commissario.
4. Interventi di rimozione delle carenze strutturali e/o di miglioramento sismico
4.1 La domanda può riguardare esclusivamente:
- Le strutture in muratura portante.
4.3 La domanda di contributo può riguardare esclusivamente la rimozione delle carenze (per i prefabbricati) e/o gli interventi di miglioramento sismico, ancora da effettuare. Nel caso di interventi di miglioramento sismico l’intervento dovrà garantire un livello di sicurezza sismica dell’immobile oggetto dell’intervento pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni. Nel caso in cui il livello di sicurezza sismica raggiunto con l’intervento risulti superiore al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, la spesa ammissibile è comunque commisurata al livello di sicurezza sismica del 60%;
4.4 Le imprese possono presentare domanda a far data dal 18 maggio 2017 fino ad esaurimento delle risorse di cui all'articolo 10, comma 13 del D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012, n. 134, assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal DPCM 28 dicembre 2012 e comunque non oltre il 21 maggio 2018. E’possibile presentare domanda per il miglioramento sismico di tutti i fabbricati in muratura portante destinati ad attività produttive, di cui all’art. 3, comma 7 bis del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, utilizzati, con qualsiasi destinazione d’uso, da imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE.
4.5 Alla domanda di contributo deve essere allegata, anche copia della verifica di sicurezza di cui al precedente punto 4.1; nel caso di strutture in muratura, sarà allegata la verifica della struttura prima dell’intervento, contenuta nel progetto di miglioramento sismico redatto ai sensi del §8.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14/01/2008 oppure del §8.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018.
4.6 L’intervento di miglioramento sismico dovrà essere effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 oppure al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018, a seconda dei casi;
5.1 Sono ammissibili soltanto le spese sostenute e/ o i lavori intrapresi dopo l'inoltro della domanda di contributo;
5.2 Sono ammissibili le spese che rientrano negli artt. 14 -17 del Reg. 702/2014;
5.3 Nel caso di rimozione delle carenze strutturali (solo per strutture prefabbricate di cui all’art. 3 commi 8 e seguenti del D.L. 74/2012 e s.m.i.) sono ammissibili le opere connesse all’eliminazione di una o più delle carenze di seguito specificate:
1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso;
4) eventuali altre carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o impianti;
5) le spese accessorie e strumentali funzionali alla eliminazione delle carenze sopra richiamate (punti 1,2,3,4), ritenute indispensabili per la completezza degli interventi, comprese eventuali spese per prove tecniche e indagini diagnostiche in loco, necessarie anche ai fini della verifica di sicurezza;
6) le spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e, ove previsto, collaudo, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica nel limite massimo del 10% del totale degli interventi realizzati oggetto di ciascuna domanda.
5.4 Nel caso di interventi di miglioramento sismico sono riconosciute:
- le opere necessarie per il miglioramento sismico secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 oppure al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018, a seconda dei casi; in particolare per le strutture in muratura portante occorre risolvere prioritariamente le vulnerabilità rappresentate da carenze nei collegamenti tra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonché da spinte orizzontali generate dalle coperture o da strutture voltate. La spesa massima ammissibile per gli interventi di miglioramento sismico è pari a 6,5 euro/mq di superficie netta produttiva per ogni punto percentuale di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza, e il livello di sicurezza raggiunto con l'intervento pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni. In ogni caso la spesa massima ammissibile non può superare le somma di € 300/mq analogamente a quanto previsto in altri provvedimenti commissariale per interventi analoghi.
- le spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e, ove previsto, collaudo, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica provvisorio nel limite massimo del 10% del totale degli interventi realizzati oggetto di ciascuna domanda.
6.1 Non sono ammissibili a contributo, le spese relative a:
- acquisto di beni usati;
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;