Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 20/04/2018, n. 6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 20/04/2018, n. 6

Modifica dell'Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 recante "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012, n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico", così come modificata ed integrata dalle Ordinanze n. 21 del 16 ottobre 2017 e n. 28 del 17 novembre 2017.
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Testo del provvedimento

Visto dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74,“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”(in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”(in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”, (G.U. n. 130 del 06/06/2013), (in seguito D.M. 1 giugno 2012)”;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante “Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto”(G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012)”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 dicembre 2015 recante “Modifica del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2016, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali recante la modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012 con il quale viene estesa anche al settore agricoltura la disciplina prevista dal suddetto decreto 28 dicembre 2912;

Richiamate le proprie Ordinanze:

- n. 23 del 22/2/2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” registrata alla Corte dei Conti –Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna in data 01 marzo 2013;

- n. 26 del 06/03/2013 “Ordinanza 23 del 2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella

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Allegato A) - “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico (esclusivamente per imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE”)


1. Obiettivi, finalità e oggetto

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato intende sostenere le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE e insediate nelle aree colpite dal sisma, attraverso un contributo sulle spese sostenute per:

a) la messa in sicurezza e l’ottenimento della certificazione di agibilità sismica dei fabbricati destinati ad attività produttive ospitati all’interno di strutture prefabbricate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 7 e ss. del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012 n. 122 (in seguito D. L. n. 74/2012);

b) il miglioramento sismico dei fabbricati in muratura portante destinati ad attività produttive di cui all’art. 3, comma 7 bis del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012 n. 122 (in seguito D.

L. n. 74/2012).

c) il miglioramento sismico di tutti i fabbricati in muratura portante destinati ad attività produttive, di cui all’art. 3, comma 7 bis del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, utilizzati, con qualsiasi destinazione d’uso, da imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE.


2. Beneficiari del contributo

2.1 Al fine di favorire la piena ripresa delle attività produttive garantendo condizioni di sicurezza adeguate, possono presentare la domanda le seguenti tipologie di imprese:

a. le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria che hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell’intervento, in uno dei Comuni dell’Emilia-Romagna elencati nell’allegato 1 alla presente ordinanza e che sono PMI ai sensi della definizione dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014;

b. le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell’intervento, in uno dei Comuni dell’Emilia-Romagna elencati nell’allegato 1 alla presente ordinanza e che sono PMI ai sensi della definizione dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014;

c. le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria rientranti nella categoria delle grandi imprese che hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell’intervento, in uno dei Comuni dell’Emilia-Romagna elencati nell’allegato 1 alla presente ordinanza (per quelle imprese gli aiuti saranno erogati nell'ambito di un regime de minimis conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione).

d. le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nella categoria delle grandi imprese che hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell’intervento, in uno dei Comuni dell’Emilia-Romagna elencati nell’allegato 1 alla presente ordinanza (per quelle imprese gli aiuti saranno erogati nell'ambito di un regime de minimis conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione),

2.2. Inoltre tra le imprese sopra indicate possono presentare domanda solo quelle che:

1. hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell’intervento, in uno dei Comuni dell’Emilia-Romagna elencati nell’allegato 1 alla presente ordinanza. Per i Comuni indicati nei commi 1 e 1 bis dell’art. 67septies del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazione nella L. 7 agosto 2012, n. 134 e ss. mm. (Argenta, Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino) è previsto un contributo da concedersi ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione, per le imprese di produzione agricola primaria, o del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione, per le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. A tal fine l'impresa dovrà depositare, insieme alla domanda di contributo, apposita dichiarazione “de minimis” , utilizzando il fac-simile allegato alla presente Ordinanza. Le istanze presentate dalle imprese aventi sede legale e/o operativa e/o unità locale nei suddetti comuni saranno ammesse a contributo successivamente alla valutazione delle domande presentate dalle imprese aventi sede legale e/o operativa e/o unità locale nei comuni di cui all’Allegato 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm. Le istanze verranno valutate in ordine cronologico di presentazione.

2. esercitano, o esercitavano al momento del sisma, l’attività all’interno dell’immobile oggetto dell’intervento o in qualità di proprietari abbiano messo a disposizione l’immobile ad uso produttivo sulla base di un regolare titolo giuridico ad altra impresa che eserciti, o esercitasse al momento del sisma, nello stesso la propria attività.

3. provvederanno, nel caso di strutture che presentano una delle carenze strutturali di cui all’art. 3 c. 8 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74…”, a rimuovere le carenze strutturali elencate all’articolo 3, comma 8 del DL 74/2012 se necessario o se non superate con l’intervento di miglioramento sismico;

4. provvederanno, nel caso di strutture in muratura, ad effettuare un intervento di miglioramento sismico;

2.3 L’impresa che presenta domanda di contributo può essere tenuta a sostenere tali spese in quanto:

1) titolare di diritto di proprietà od usufrutto dell’immobile oggetto dell’intervento;

2) affittuaria dell’immobile oggetto dell’intervento il cui contratto contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell’affittuario; il beneficiario del contributo dovrà essere intestatario delle fatture emesse dalle imprese esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo

3) titolare di un contratto di locazione finanziaria (leasing), che contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell’utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di locazione finanziaria e delle successive modifiche e integrazioni.

4) titolare di un contratto di comodato gratuito, che contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell’utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di comodato gratuito e delle successive modifiche e integrazioni. Il beneficiario del contributo dovrà essere intestatario delle fatture delle imprese direttamente esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo.

5) Proprietario/comproprietario qualora la proprietà si identifichi con l’impresa anche individuale/famigliare e pertanto il proprietario/comproprietario eserciti l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 C.C;

6) impresa qualora il bene sia conferito alla società stessa con atto dai soci stessi


3. Requisiti ammissibilità imprese beneficiarie

3.1 Tutte le imprese devono inoltre possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti;

b) essere attive cioè iscritte all’anagrafe delle aziende agricole e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;

c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

d) rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;

e) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola “DEGGENDORF”);

f) non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 (Codice antimafia);

g) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;

h) per il settore dei bovini da latte, non sono ammissibili interventi proposti da imprese agricole non in regola con le quote, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione della titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale.

3.2 Ciascuna impresa può presentare una o più domande, anche riferite ad interventi relativi a più unità locali, sedi operative o sede legale, fermo restando il rispetto dei requisiti e dei limiti di contributo previsti dal presente bando.

3.3 La mancanza o l’inosservanza di taluno dei suddetti requisiti comporta l’esclusione della domanda, ogni loro modifica o variazione, intervenuta dopo la presentazione della stessa, deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento per le necessarie verifiche e valutazioni.

3.4 Qualora vengano riscontrate irregolarità entro i tre anni successivi alla concessione del contributo, verrà effettuata la revoca totale o parziale del contributo stesso.

3.5 Ulteriori norme, condizioni e prescrizioni sono contenute negli allegati, parti integranti del presente bando.

3.6 Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di presentazione e quella di istruttoria, il Beneficiario può, in fase di presentazione di domanda, indicare quale documentazione intende utilizzare rispetto a quella già presente presso la Struttura Commissariale secondo apposite modalità operative collegate alla piattaforma informatica Sfinge, che saranno indicate in apposita circolare del Commissario.


4. Interventi di rimozione delle carenze strutturali e/o di miglioramento sismico

4.1 La domanda può riguardare esclusivamente:

- Per i prefabbricati, le costruzioni sottoposte a verifica di sicurezza di cui all’art. 3, commi 7 e ss. del D.L. n. 74/2012, convertito nella L. n. 122/2012 e ss.mm., effettuata conformemente al capitolo 8 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, considerato altresì quanto previsto dall’Ordinanza Commissariale n. 35/2013;

- Le strutture in muratura portante.

4.2 Le spese ammissibili riferite agli interventi per i quali si presenta la richiesta di contributo, dovranno essere coerenti con quanto previsto dall’art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122 e con gli obiettivi e le finalità indicate nel presente bando

4.3 La domanda di contributo può riguardare esclusivamente la rimozione delle carenze (per i prefabbricati) e/o gli interventi di miglioramento sismico, ancora da effettuare. Nel caso di interventi di miglioramento sismico l’intervento dovrà garantire un livello di sicurezza sismica dell’immobile oggetto dell’intervento pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni. Nel caso in cui il livello di sicurezza sismica raggiunto con l’intervento risulti superiore al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, la spesa ammissibile è comunque commisurata al livello di sicurezza sismica del 60%;

4.4 Le imprese possono presentare domanda a far data dal 18 maggio 2017 fino ad esaurimento delle risorse di cui all'articolo 10, comma 13 del D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012, n. 134, assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal DPCM 28 dicembre 2012 e comunque non oltre il 21 maggio 2018. E’possibile presentare domanda per il miglioramento sismico di tutti i fabbricati in muratura portante destinati ad attività produttive, di cui all’art. 3, comma 7 bis del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, utilizzati, con qualsiasi destinazione d’uso, da imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE.

4.5 Alla domanda di contributo deve essere allegata, anche copia della verifica di sicurezza di cui al precedente punto 4.1; nel caso di strutture in muratura, sarà allegata la verifica della struttura prima dell’intervento, contenuta nel progetto di miglioramento sismico redatto ai sensi del §8.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14/01/2008 oppure del §8.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018.

4.6 L’intervento di miglioramento sismico dovrà essere effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 oppure al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018, a seconda dei casi;


5. Spese ammissibili

5.1 Sono ammissibili soltanto le spese sostenute e/ o i lavori intrapresi dopo l'inoltro della domanda di contributo;

5.2 Sono ammissibili le spese che rientrano negli artt. 14 -17 del Reg. 702/2014;

5.3 Nel caso di rimozione delle carenze strutturali (solo per strutture prefabbricate di cui all’art. 3 commi 8 e seguenti del D.L. 74/2012 e s.m.i.) sono ammissibili le opere connesse all’eliminazione di una o più delle carenze di seguito specificate:

1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso;

4) eventuali altre carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o impianti;

5) le spese accessorie e strumentali funzionali alla eliminazione delle carenze sopra richiamate (punti 1,2,3,4), ritenute indispensabili per la completezza degli interventi, comprese eventuali spese per prove tecniche e indagini diagnostiche in loco, necessarie anche ai fini della verifica di sicurezza;

6) le spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e, ove previsto, collaudo, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica nel limite massimo del 10% del totale degli interventi realizzati oggetto di ciascuna domanda.

5.4 Nel caso di interventi di miglioramento sismico sono riconosciute:

- le opere necessarie per il miglioramento sismico secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 oppure al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018, a seconda dei casi; in particolare per le strutture in muratura portante occorre risolvere prioritariamente le vulnerabilità rappresentate da carenze nei collegamenti tra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonché da spinte orizzontali generate dalle coperture o da strutture voltate. La spesa massima ammissibile per gli interventi di miglioramento sismico è pari a 6,5 euro/mq di superficie netta produttiva per ogni punto percentuale di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza, e il livello di sicurezza raggiunto con l'intervento pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni. In ogni caso la spesa massima ammissibile non può superare le somma di € 300/mq analogamente a quanto previsto in altri provvedimenti commissariale per interventi analoghi.

- le spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e, ove previsto, collaudo, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica provvisorio nel limite massimo del 10% del totale degli interventi realizzati oggetto di ciascuna domanda.


6. Spese non ammissibili

6.1 Non sono ammissibili a contributo, le spese relative a:

- acquisto di beni usati;

- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;

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Allegato B) - “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico” ad esclusione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE”


1. Obiettivi, finalità e oggetto

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato intende sostenere le imprese insediate nelle aree colpite dal sisma, attraverso un contributo sulle spese sostenute per la messa in sicurezza e l’ottenimento della certificazione di agibilità sismica dei fabbricati destinati ad attività produttive ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 7 e ss. del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012 n. 122 (in seguito D. L. n. 74/2012).


2. Beneficiari del contributo

2.1 Al fine di favorire la piena ripresa delle attività produttive garantendo condizioni di sicurezza adeguate, possono presentare la domanda le imprese appartenenti a tutti i settori di attività economica Ateco 2007, ad eccezione della sezione A “Agricoltura, silvicoltura e pesca” (si fa riferimento esclusivamente al codice di attività prevalente, indicato dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, della sede/unità produttiva in cui si realizza l’intervento) che:

A. hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell’intervento, in uno dei Comuni dell’Emilia-Romagna elencati nell’allegato 1 alla presente ordinanza. Per i Comuni indicati nei commi 1 e 1 bis dell’art. 67septies del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazione nella L. 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm. (Argenta, Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino) è previsto un contributo da concedersi ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013 “de minimis” . A tal fine l'impresa dovrà depositare, insieme alla domanda di contributo, apposita dichiarazione “de minimis” , utilizzando il fac-simile allegato alla presente Ordinanza. Le istanze presentate dalle imprese aventi sede legale e/o operativa e/o unità locale nei suddetti comuni saranno ammesse a contributo successivamente alla valutazione delle domande presentate dalle imprese aventi sede legale e/o operativa e/o unità locale nei comuni di cui all’Allegato 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm. Le istanze verranno valutate in ordine cronologico di presentazione.

B. esercitano, o esercitavano al momento del sisma, l’attività all’interno dell’immobile oggetto dell’intervento o in qualità di proprietari abbiamo messo a disposizione l’immobile ad uso produttivo sulla base di un regolare titolo giuridico ad altra impresa che eserciti, o esercitasse al momento del sisma, nello stesso la propria attività.

C. hanno provveduto a rimuovere le carenze strutturali elencate all’articolo 3, comma 8 del DL 74/2012 se necessario o se non superate con l’intervento di miglioramento sismico realizzato;

2.2 L’impresa che presenta domanda di contributo può essere tenuta a sostenere tali spese in quanto:

- titolare di diritto di proprietà od usufrutto dell’immobile oggetto dell’intervento;

- affittuaria dell’immobile oggetto dell’intervento il cui contratto contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o 63 integrazioni, da cui risulti che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell’affittuario; il beneficiario del contributo deve essere intestatario delle fatture emesse dalle imprese esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo; nel caso le imprese esecutrici dei lavori abbiano emesso fattura, relativa ai lavori effettuati sull’immobile oggetto dell’intervento, nei confronti di soggetti diversi dall’impresa che richiede il contributo, tali fatture devono comunque essere allegate alla domanda di contributo; deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di affitto e delle successive modifiche e integrazioni;

- titolare di un contratto di locazione finanziaria (leasing), che contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell’utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di locazione finanziaria e delle successive modifiche e integrazioni.

- titolare di un contratto di comodato gratuito, che contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell’utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di comodato gratuito e delle successive modifiche e integrazioni. Il beneficiario del contributo deve essere intestatario delle fatture delle imprese direttamente esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo; nel caso le imprese esecutrici dei lavori abbiano emesso fattura, relativa ai lavori effettuati sull’immobile oggetto dell’intervento, nei confronti di soggetti diversi dall’impresa che richiede il contributo, tali fatture devono comunque essere allegate alla domanda di contributo;


3. Requisiti ammissibilità imprese beneficiarie

3.1 Tutte le imprese devono inoltre possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, e non essere imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE”;

b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;

c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

d) rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;

e) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola “DEGGENDORF”);

f) non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 (Codice antimafia);

g) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione UE 244/2004.

3.2 Ciascuna impresa può presentare una o più domande, anche riferite ad interventi relativi a più unità locali, sedi operative o sede legale, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal presente bando e fino ad un contributo massimo erogabile pari complessivamente a € 200.000,00.

3.3 La mancanza o l’inosservanza di taluno dei suddetti requisiti comporta l’esclusione della domanda, ogni loro modifica o variazione, intervenuta dopo la presentazione della stessa, deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento per le necessarie verifiche e valutazioni.

3.4 Qualora vengano riscontrate irregolarità entro i tre anni successivi alla concessione del contributo, verrà effettuata la revoca totale o parziale del contributo stesso.

3.5 Ulteriori norme, condizioni e prescrizioni sono contenute negli allegati, parte integrate del presente bando.


4. Interventi e spese ammissibili

Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese indicate per gli interventi già effettuati (anche congiuntamente di rimozione delle carenze e di miglioramento sismico), dovranno essere sostenute a partire dal giorno 20 maggio 2012 e non oltre il 31 dicembre 2018 a valere anche per le Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 e ss.mm.ii e n. 26 del 22 aprile 2016, fatto salvo quanto disposto al punto 4.1.3 relativo alle domande presentate dalle imprese prima dell’effettuazione degli interventi di miglioramento sismico.

4.1 Le spese ammissibili riferite agli interventi per i quali si presenta la richiesta di contributo, dovranno essere coerenti con quanto previsto dall’art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122 e con gli obiettivi e le finalità indicate nel presente bando e possono riguardare:


4.1.1. INTERVENTI DI RIMOZIONE CARENZE GIA’EFFETTUATI

A. Opere connesse all’eliminazione di una o più delle carenze di seguito specificate:

1. mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

2. presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

3. presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso;

4. eventuali altre carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o impianti.

B. Spese accessorie e strumentali funzionali alla eliminazione delle carenze sopra richiamate ritenute indispensabili per la completezza degli interventi, comprese eventuali spese per prove tecniche e indagini diagnostiche in loco, necessarie anche ai fini della verifica di sicurezza.


4.1.2 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO GIA’EFFETTUATI

Interventi di miglioramento sismico non compresi nel precedente paragrafo 4.1.1 realizzati con le seguenti modalità:

1. l’intervento di miglioramento sismico deve essere stato effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 oppure al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018, a seconda dei casi;

2. a conclusione degli interventi – in fase di domanda di erogazione deve aversi evidenza della acquisizione del certificato di agibilità sismico definitivo;

3. la spesa massima ammissibile per gli interventi di miglioramento sismico è pari a 6,5 euro/mq di superficie netta produttiva per ogni punto percentuale di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza, anche a seguito dei precedenti interventi di riparazione e rafforzamento locale e il livello di sicurezza raggiunto con l'intervento pari almeno al 60%. In ogni caso la spesa massima ammissibile non può superare le somma di € 300/mq analogamente a quanto previsto in altri provvedimenti commissariale per interventi di miglioramento sismico;

4. nel caso in cui il livello di sicurezza sismica raggiunto con l’intervento risulti superiore al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, la spesa ammissibile è comunque commisurata al livello di sicurezza sismica del 60%;

5. gli interventi di miglioramento sismico devono essere stati interamente completati prima della presentazione della domanda di contributo.


4.1.3 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ANCORA DA EFFETTUARE

Possono inoltre presentare domanda anche disgiuntamente a quella delle carenze strutturali, le imprese che non hanno ancora effettuato o ultimato l’intervento di miglioramento sismico, secondo le seguenti modalità:

1. la domanda può riguardare esclusivamente le costruzioni sottoposte a verifica di sicurezza di cui all’art. 3, commi 7 e ss. del D.L. n. 74/2012, convertito nella L. n. 122/2012 e ss.mm., effettuata conformemente al capitolo 8 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, considerato altresì quanto previsto dall’Ordinanza Commissariale n. 35/2013;

2. la domanda di contributo può riguardare esclusivamente gli interventi di miglioramento sismico;

3. alla domanda di contributo deve essere allegata, la dichiarazione di avere ottenuto l’eventuale Certificato di agibilità sismica provvisorio previsto dal comma 8-bis dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i. e di avere effettuato e depositato nei termini di legge la verifica di sicurezza di cui al precedente punto 1.;

4. l’intervento di miglioramento sismico dovrà essere effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 oppure al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018, a seconda dei casi;

5. a intervento effettuato, dovrà essere conseguito un livello di sicurezza sismica dell’immobile oggetto dell’intervento pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;

1. la spesa massima ammissibile per gli interventi di miglioramento sismico è pari a 6,5 euro/mq di superficie netta produttiva per ogni punto percentuale di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza, anche a seguito dei precedenti interventi di riparazione e rafforzamento

2. locale e il livello di sicurezza raggiunto con l'intervento pari almeno al 60%. In ogni caso la spesa massima ammissibile non può superare le somma di € 300/mq analogamente a quanto previsto in altri provvedimenti commissariale per interventi di miglioramento sismico;

6. nel caso in cui il livello di sicurezza sismica raggiunto con l’intervento risulti superiore al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, la spesa ammissibile è comunque commisurata al livello di sicurezza sismica del 60%;

7. l’intervento di miglioramento sismico dovrà essere integralmente effettuato entro il 31 dicembre 2018 a valere anche per l’Ordinanza n. 26 del 22 aprile 2016;


5. Spese tecniche

5.1 Sono considerate ammissibili le spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica e le spese connesse alla presentazione della domanda, nel limite massimo del 10% del totale degli interventi realizzati oggetto di ciascuna domanda.


6. Spese non ammissibili

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

- acquisto di beni usati;

- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;

- costi del personale interno: del personale dipendente, dei titolari di impresa individuale, dei legali rappresentanti e dei soci;

- pulizia dei locali, ad eccezione degli interventi relativi a particolari lavorazioni produttive quali ad esempio quelle afferenti il biomedicale;

- spese di trasporto escluse quelle relative allo smaltimento dei materiali di risulta;

- spese generali;

- spese amministrative e di gestione.


7. Contributo

7.1 L’agevolazione prevista nel presente bando consiste in un contributo in conto capitale fino ad una misura massima corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile.

7.2 Saranno escluse le domande la cui spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore a € 4.000,00.

7.3 Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare, tenuto conto anche delle concessioni riferite alle Ordinanze 23/2013, 52/2013, 91/2013, 158/2013, 75/2014, 25/2015, 53/2015 e 26/2016;

- Euro 149.000,00 per singola impresa beneficiaria, nel caso di interventi, anche su più immobili, finalizzati alla sola rimozione delle carenze strutturali (contributo riferito alle spese ammissibili del paragrafo 4. 1.1 e 4.1.2 e paragrafo 6);

- Euro 149.000,00 per singola impresa beneficiaria, nel caso di interventi, anche su più immobili, finalizzati al solo

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