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Sent.C. Cass. 04/03/1987, n. 2255

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1. Appalti oo.pp. - Edilizia scolastica - Contratto - Gara con offerte in aumento - Verbale di assegnazione definitiva - Equivale a contratto - Eccezioni. 2. Appalti oo.pp. - Contratto - Visto prefettizio dell'atto di aggiudicazione - Natura di condicio iuris - Comportamento colposo o doloso della P.A. che impedisca o frustri l'attività di controllo necessaria per quel visto - Applicabilità dell'art. 1337 e non 1359 C.c.
1. In tema di appalto di opere di edilizia scolastica, il processo verbale di assegnazione definitiva, in esito a gara con offerta in aumento, equivale, per ogni effetto legale, al contratto, in quanto esso costituisce, in pari tempo, atto conclusivo del procedimento di gara ed estrinsecazione dell'accordo delle parti contraenti. Resta salva l'ipotesi in cui la P.A. abbia manifestato espressamente, nel verbale, la volontà di non vincolarsi giuridicamente sino al momento successivo della formale stipulazione del contratto. 2. In tema di appalto di opere pubbliche, perfezionatosi a seguito di atto di aggiudicazione, il visto prefettizio, che costituisce atto di controllo sotto il profilo della legittimità e del merito, opera come condicio iuris in relazione all'efficacia del contratto ed alla eseguibilità delle reciproche prestazioni, salva l'ipotesi eccezionale in cui, per ragioni di urgenza e con espresso provvedimento, sia stata disposta l'esecuzione anticipata. Pertanto, in pendenza dell'approvazione, non è configurabile una responsabilità contrattuale della P.A. che possa essere fatta valere dal privato mediante azione di risoluzione per inadempimento, posto che la risolubilità del contratto presuppone la sua eseguibilità. In tale periodo la P.A. è tenuta a comportarsi secondo buona fede contrattuale sicché qualora quell'attività di controllo sia impedita o frustrata per il suo comportamento colposo o doloso (nella specie: per omessa redazione del contratto formale di appalto, o per la mancata trasmissione di esso all'autorità di controllo) la P.A. incorre in responsabilità in contrahendo di cui all'art. 1359 C.c., che concerne la condizione quale requisito convenzionale accidentale.

1. Conf. Cass. S.U. 20 febbraio 1985 n. 1507[R=W20F851507], Cass. 15 maggio 1984 n. 2938[R=W15MA842938], 29 ottobre 1981 n. 5702[R=W29O815702], 12 marzo 1981 n. 1409[R=W12M811409], 24 marzo 1979 n. 1695[R=W24M791695], 7 dicembre 1977 n. 5295[R=W7D775295]. 2. Ved. Cass. 11 dicembre 1985 n. 6274R, 5 febbraio 1982 n. 675[R=W5F82675], 23 maggio 1981 n. 3383[R=W23MA813383], 23 maggio 1980 n. 3410[R=W23MA803410], 17 novembre 1978 n. 5328[R=W17N785328], S.U . 4 dicembre 1975 n. 4010.[R=W4D754010]
L. 18 novembre 1923 n. 2440[R=L244023] C.c. artt. 1337, 1359

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