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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 27/03/2018, n. 8
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- L.R. 30/12/2021, n. 51
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Art. 1 - Applicazione del tributo1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionali |
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Art. 2 - Soggetti passivi1. Il tributo di cui all'articolo 1, comma 1, è dovuto dai seguenti soggetti passivi: |
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Art. 3 - Base imponibile1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui all'articolo 3, comma 28, della L. 549/1995, nonché dell'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006 |
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Art. 4 - Tariffe1. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero degli stessi, rendendo altresì maggiormente virtuosi i processi di raccolta e selezione che consentono la raccolta differenziata (RD) di qualità e la |
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Art. 5 - Modulazione1. Al fine di incentivare la raccolta differenziata (RD) di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata del 65 per cento, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dall'articolo 3, comma 29, della L. 549/1995, secondo la seguente tabella:
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Art. 6 - Addizionale1. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre. Il grado di efficienza della RD è calcol |
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Art. 7 - Scarti e sovvalli1. In assenza delle previste alternative di recupero energetico e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003, previa regolam |
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Art. 8 - Comunicazioni mensili1. l comuni sono tenuti a trasmettere mensilmente i dati relativi alla produzione dei rifiuti solidi urbani e i quantitativi raccolti in maniera differenziata e avviati a impianti di riciclaggio (recupero e/o valorizzazione) inserendo i suddetti dati, inerenti le quantità e |
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Art. 9 - Comunicazione annuale1. La base informativa di riferimento per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi applicabile è costituita dalla comunicazione annuale del comune attraverso l'adesione al sistema informatizzato del catasto regionale dei rifiuti; l'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui all'articolo 5, nonché l'applicazione dell'addizionale di cui all'articolo 6. 2. Ogni anno i comuni, attraverso i propri legali rappresentanti, trasmettono all'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale (ARPA), ovvero al gestore del ca |
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Art. 10 - Calcolo della percentuale di RD1. Il calcolo della percentuale di raccolta differenziata è determinato secondo le formule di cui all'allegato 2 - Comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolta differenziata. 2. Ai fini del calcolo dei quantitativi di rifiuto differenziato e indifferenziato si tiene conto: |
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Art. 11 - Versamento del tributo1. Il tributo è versato alla Regione entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito o di incenerimento, mediante apposito versamento su conto corrente intestato alla Regione Puglia, con indicazione della causale di versamento, trimestre e a |
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Art. 12 - Dichiarazione e schema tipo1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a produrre, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), la dichiarazione in forma telematica, su apposito applicativ |
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Art. 14 - Accertamento del tributo1. All'accertamento del tributo e delle relative sanzioni e interessi provvede la Sezione regionale finanze. 2. Per il fine di cui al comma 1, possono essere utilizzati i verbali redatti dalla Guarda di finanza, dall'Arma dei carabinieri e dall'Agenzia regionale per la protez |
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Art. 15 - Conferimento in discarica e quantificazione del tributo1. Ove non sia possibile determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, i rifiuti si presumono conferiti alla data della redazione del processo verbale redatto dagli organi indicati nell'articolo 14. 2. Ove non sia |
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Art. 16 - Sanzioni1. La misura della sanzione amministrativa per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, è applicata dal 200 al 400 per cento del tributo relativo all'operazione. 2. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da euro 103 a euro 516. 3. Chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi delle presenti disposizioni e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attività anche le richiamate sanzioni dal 200 al 400 per cento del tributo, per omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento di discarica, e da euro 103 a euro 516, per omessa o infedele dichiarazione. 3-bis. |
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Art. 17 - Riscossione e contenzioso1. Per la riscossione coattiva, si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 |
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Art. 18 - Prescrizione e decadenza1. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello |
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Art. 19 - Rimborsi1. Il tributo è rimborsato quando risulti indebitamente o erroneamente pagato. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni |
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Art. 20 - Comunicazioni1. Gli enti o gli organismi competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione delle discariche o degli impianti di incenerimento ai sensi della |
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Art. 21 - Destinazione del tributo1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della l. 549/1995, è istituito un apposito fondo il cui impiego delle risorse è disposto con deliberazione della Giunta regionale. 2. È istituito un fondo da destinare al sostegno dei costi sopportati dai comuni maggiormente performanti per la gestione del ciclo dei rifiuti. Con legge di bilancio, il suddetto fondo è dotato in misura non superiore al 50 per cento del tributo riscosso al netto delle quote di cui al primo periodo del presente comma. 3. Con apposita deliberazione della Giunta regionale si provvede a definire i criteri e l |
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Art. 22 - Disposizioni in materia di conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti1. Fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, commi 28, 29 e 30, della L. 549/1995 e dagli articoli 4 e 5 della presente legge, al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, tesa alla riduzione dei conferimenti in discarica, la Regione Puglia adotta misure eccezionali a sostegno dei bilanci dei comuni che risultano aver attuato misure idonee al perseguimento di tale obiettivo. 2. A tutti i comuni che prevedono di conseguire nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 i seguenti incrementi medi di raccolta differenziata, espressi in punti percentuali, rispetto ai dati validati riferiti al periodo 1° settembre 2016 - 31 agosto 2017, "Ecotassa 2018", sarà confermata per l'anno 2018 l'applicazione dell'aliquota validata per l'anno 2013, fermo restando l'obbligo di provvedere all'eventuale conguaglio entro il 31 d |
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Art. 24 - Modifica alla legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 - Dotazioni finanziarie1. All'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), il comma 1, come sostituito dall' |
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Art. 25 - Abrogazioni1. L'articolo 7 della L.R. 38/2011 (Disposizioni pe |
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