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Sent. C. Stato 03/06/1994, n. 603

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Piena conoscenza - Ai fini del termine per l'impugnazione - Estremi. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessi2ne edilizia - Diniego - Zona agricola - Fattispecie - Legittimità del diniego.
1. Ai fini dell'inizio della decorrenza del termine per l'impugnazione delle concessioni edilizie non basta la semplice notizia del rilascio dell'atto o la vaga cognizione del suo contenuto, in quanto occorre la cognizione dei suoi elementi essenziali, per cui non è sufficiente la pubblicità di fatto attuata mediante il cartello di cantiere, anche se indica gli estremi del provvedimento, così come il mero inizio o lo svolgimento dei lavori di costruzione, potendosi trarre elementi presuntivi che evidenzino la conoscenza del contenuto del provvedimento quando risulti da dati incontrovertibili il completamento della costruzione. 2. Nelle aree destinate a zona agricola, non è consentito il rilascio di concessioni edilizie che prevedano l'aumento della superficie utile di immobili, pur preesistenti al momento dell'entrata in vigore dello strumento urbanistico, ovvero che importino la realizzazione di immobili destinati ad attività commerciale.

1a. e 2a. Ved. nota 1a. a C. Stato V 9 aprile 1994 n. 265.R

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