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Sent. C. Cass. 13/04/1995, n. 4267

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Successione di norme edilizie - Norme meno restrittive - Applicabilità immediata - Limiti - Norme più restrittive - Inapplicabilità alle costruzioni già sorte.
1. Nel caso di successione nel tempo di norme edilizie, se le norme successive sono più restrittive, la nuova disciplina non è applicabile alle costruzioni che al momento della sua entrata in vigore possano considerarsi già sorte, mentre, nell'ipotesi di nuove norme meno restrittive, il principio dell'immediata applicabilità dello ius superveniens trova l'unico limite nell'eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla legittimità o no della costruzione, con la conseguenza che non può disporsi la demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle precedenti norme e che siano consentiti dalla normativa sopravvenuta, né, qualora la costruzione risulti illegittima anche alla stregua della disciplina sopravvenuta, ordinarsene l'arretramento in misura maggiore di quella necessaria ad assicurare il rispetto della nuova prescrizione.

1a. Come nota 1a. a Cass. pen. III 7 aprile 1995 n. 661.[R=WP7A95661]
L. 17 agosto 1942 n. 1150 R

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