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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lombardia 28/11/2011, n. 6
Regolam. R. Lombardia 28/11/2011, n. 6
Regolam. R. Lombardia 28/11/2011, n. 6
- Regolam. R. 01/02/2018, n. 4
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 21-bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo' “e nel rispetto dell'articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 2012 n. 3 'Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazione della |
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Art. 2 - (Definizione)1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, è definita dall'articolo 2, comma 1, della l. 174/2005. 2. Le imprese |
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Art. 3 - (Titolo professionale)1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito, e dovunque svolta, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, commi 1 e 6, della l. 174/2005. |
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Art. 4 - (Responsabile tecnico) |
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Art. 5 - (Avvio, cessazione, ripresa, subingresso e sospensione dell'attività di acconciatore)1. L'avvio e il subingresso della attività di acconciatore è soggetto alla presentazione, per via telematica, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa, ai sensi dell'articolo 19 della l. 7 agosto 1990, n. 241 |
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Art. 6 - (Luogo di svolgimento dell'attività)1. L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso. 2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico. 3. Le imprese titolate all’esercizio dell’attività di acconciatore in sede fissa possono |
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Art. 7 - (Attività a fini didattici o di dimostrazione)1. È ammesso lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, a fini didattici o di dimostrazione. 2. Le attività esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o eserc |
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Art. 8 - (Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività)1. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia, |
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Art. 9 - (Regime sanzionatorio)1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge 174/2005, dal presente regolamento ovvero dai regolamenti comunali che disciplinano l'esercizio dell'attività “nonché in caso di mancata presentazione della SCIA o della comunicazione di sospensione dell'attività di cui all'art. 5, comma 4” |
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Art. 10 - (Sospensione)1. In caso di accertata violazione delle disposizioni della l. 174/2005, del presente regolamento ovvero dei regolamenti comunali che disci |
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Art. 11 - (Divieto di prosecuzione di attività)1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni della normativa di settore, del presente regolamento ovvero |
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Art. 12 - (Regolamento comunale)1. I comuni adottano apposito regolamento di disciplina dell'attività di acconciatore che prevede l'adeguamento delle disposizioni alla l. 174/05, nonché alla l. 40/2007 e al presente regolame |
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Art. 13 - (Disposizione transitoria)1. Le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno l'obbligo di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di acconciatore, come stabiliti dagli articoli precedenti, e |
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Art. 14 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL. |
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Allegato 1 - Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell’attività.1. Chiunque eserciti l’attività di acconciatore deve garantire le condizioni per l’assenza di situazioni che possano costituire pericolo per il personale e per i clienti, il benessere del microclima, la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature. 2. Gli impianti tecnologici sono realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sono sottoposti a verifiche periodiche. Le apparecchiature utilizzate per l’esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità. Le strutture, gli impianti e le apparecchiature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza. 3. Gli esercizi sono dotati di impianti o apparecchiature per la disinfezione e sterilizzazione dell&rs |
Testo coordinato con le modifiche fino al Regolam. R. 01/02/2018, n. 4.
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