Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 28/12/2017, n. 2192 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 28/12/2017, n. 2192

Attuazione dell'art. 205 del D.Lgs n. 152/2006 concernente "Misure per incrementare la raccolta differenziata".
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Testo del documento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 205 recante "Misure per incrementare la raccolta differenziata";

- la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e in particolare l'art. 3, commi da 24 a 40, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di seguito "tributo speciale";

- la legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 recante "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi";

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016 recante "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani";

- la Delib.G.R. 1° agosto 2016, n. 1238 recante "Il sistema Informativo regionale: contenuti, frequenze e modalità di compilazione delle banche dati relative alla gestione dei rifiuti urbani e speciali della Regione Emilia-Romagna";

- la Delib.G.R. 13 dicembre 2016, n. 2218 recante "Metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente 26 maggio 2016, modifica della Delib.G.R. n. 2317/2009 e della Delib.G.R. n. 1238/2016";

Premesso che l'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che:

- in ogni ambito territoriale ottimale (ATO), se costituito, ovvero in ogni Comune deve essere assicurata una raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;

- almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;

- almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012;

- nel caso in cui, a livello di ATO se costituito, ovvero in ogni Comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi di RD, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo speciale, di seguito "addizionale", a carico dei Comuni che non abbiano raggiunto tali obiettivi sulla base delle quote di RD raggiunte nei singoli Comuni;

- al fine di favorire la RD di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo speciale, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di RD, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge n. 549/1995, secondo la tabella seguente:


Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale

Riduzione del tributo speciale

da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento

(65,01% ≤ RD < 75%)

30 per cento

10 per cento

(75% ≤ RD < 80%)

40 per cento

15 per cento

(80% ≤ RD < 85%)

50 per cento

20 per cento

(85% ≤ RD < 90%)

60 per cento

25 per cento

(RD ≥ 90%)

70 per cento


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