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Sent. C. Cass. 14/02/1995, n. 1599

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Comune di Roma - Artt. 19 e 28 1° comma del Regolamento edilizio - Presenza o meno di aree libere - Distanze rispettivamente applicabili.
1. L'espressione «area libera», di cui all'art. 28 primo comma Regolamento edilizio del Comune di Roma, va intesa nel senso di area non interessata dall'esistenza di fabbricato a distanza dal confine inferiore a quella legale calcolata con i criteri di cui all'art. 28 cit. in relazione all'art. 19 stesso Regolamento; detta interpretazione comporta che il confinante, il quale, in mancanza di un'area libera nel senso sopra precisato, voglia costruire, sarà tenuto a rispettare una distanza tale da ripristinare la minima intercapedine prescritta dall'art. 19 tra due fabbricati, mentre, se l'area contigua sia libera nel significato sopraindicato, egli dovrà, ove non voglia avvalersi della prevenzione, tenersi distante dal confine per un tratto pari alla metà del rapporto con l'altezza del costruendo edificio indicato nell'art. 19 e comunque alla metà della distanza minima lineare di cui all'art. 19 cit., che prescrive una distanza tra edifici non inferiore a un dato rapporto (calcolato secondo le specifiche modalità indicate nella medesima norma) con l'altezza del fabbricato più alto (5/3 in periferia e 5/2 nel centro e comunque non inferiore, rispettivamente, a m. 8 e 6).

1. Ved. Cass. 4 giugno 1979 n. 3157[R=W4G793157]. 1a. Come nota 2a. a Cass. 23 gennaio 1995 n. 724R.
R.D.L. 6 luglio 1931 n. 981, artt. 19 e 28[R=RD98131,A=19]

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