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Sent. C. Conti 30/06/1993, n. 104

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Manutenzione straordinaria e ristrutturazione - Estremi rispettivi
1. La manutenzione straordinaria di unità immobiliari si qualifica esclusivamente per l'esecuzione di opere e modifiche necessarie per rimuovere e sostituire parti anche strutturali degli edifici, senza tuttavia alterare la volumetria, la superficie e la destinazione d'uso della unità immobiliare; viceversa, la ristrutturazione si connota con riferimento a quegli interventi di demolizione e successiva ricostruzione che si collegano, con carattere di necessarietà, ad una modificazione sostanziale ed una salvezza finale dell'esistente e che possono condurre anche alla realizzazione di una struttura in tutto o in parte nuova senza che appaia indispensabile la conservazione, nella loro individualità fisica e specifica, dei medesimi elementi costitutivi dell'edificio o di alcuni tra essi.

1. Ved. C. Stato V 17 ottobre 1987 n. 637.[R=WCS17O87637]

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