Sent.C. Cass. 25/08/1993, n. 8975 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 25/08/1993, n. 8975

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1. Appalti oo.pp. - Licitazione privata - Clausola di preferenza accordata al privato per futuri contratti - Legittimità - Condizioni e limiti - Violazione patto di prelazione - Responsabilità dell'Ente pubblico verso il titolare del diritto.
1. Nel caso in cui la Pubblica amministrazione, per la realizzazione delle sue finalità pubblicistiche, ritenga opportuno ricorrere agli strumenti propri dei soggetti privati, le convenzioni da essa stipulate con privati soggiacciono alle norme comuni sui contratti e sulle obbligazioni salvo eventuali norme di diritto pubblico integrative e modificative, in siffatta ipotesi, la clausola di preferenza accordata al privato per la stipulazione di futuri contratti, quando si proceda col sistema della licitazione privata, non contrasta con norme speciali e con i principi propri del diritto amministrativo - anche se, per la regolarità della gara, occorre accertare che i concorrenti siano stati preventivamente avvertiti del diritto di prelazione - con la conseguenza che l'Ente pubblico che renda impossibile l'esercizio del patto di prelazione è responsabile verso il soggetto cui tale diritto sia stato attribuito.

1. Ved. Cass. 29 novembre 1983 n. 7151[R=W29N837151], 29 marzo 1979 n. 1473[R=W29M791473] (I contratti della P.A. sono assoggettati al regime privatistico). 1a. Ved. nota 1a, a Csi 5 agosto 1993 n. 287R.

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