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Sent. C. Stato 11/06/1996, n. 777

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Pubblicazione - Non occorre ripubblicazione dopo modifiche su osservazioni di privati o rilievi in sede di approvazione.
1. Nel procedimento di formazione dei piani regolatori generali, la pubblicazione prevista dall'art. 9 L. 17 agosto 1942 n. 1150 è finalizzata alla presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati al progetto di piano adottato dal Comune, ma non è richiesta per le successive fasi del procedimento, anche se il piano originario risulti modificato a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni o di modifiche introdotte in sede di approvazione.

1. Ved. C. Stato IV 21 novembre 1992 n. 958 R, 6 marzo 1989 n. 148[R=WCS6M89148], 13 febbraio 1981 n. 134 [R=WCS13F81134] e Ap. 13 gennaio 1981 n. 1[R=WCS13GE811].
L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 9 R

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