L’art. 49, comma 4-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, R ha riformulato l’art. 19 della l. n. 241/1990, la cui nuova rubrica è “Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA”. Dunque, dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore delle nuove norme, la SCIA ha preso il posto della Dichiarazione di inizio attività (DIA), per i procedimenti di competenza regionale, la SCIA sostituisce quindi la DIAP (Dichiarazione di Inizio Attività Produttive).
Il “nuovo” art. 19 della L. 241/1990 R prevede che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accerta mento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, sia sostituito da una segnalazione dell’interessato.
La SCIA non può sostituirsi automaticamente agli altri titoli abilitativi od autorizzativi vigenti che dovranno essere valutati alla luce della nuova formulazione dell’articolo 19 della l. 241/1990.
L’istituto della SCIA, pertanto, si applica in presenza delle seguent