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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Esteri 02/11/2017, n. 192
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- D. Min. Esteri 17/01/2024, n. 32
- D. Min. Esteri 15/09/2022, n. 188
- L. 23/12/2021, n. 238
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Premessa
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Viste le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici; N3 Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare l’articolo 13, comma 4; N3 |
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Capo I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1. - Ambito di applicazione, definizioni1. Il presente regolamento definisce la disciplina delle procedure per l’affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all’estero tenuto conto dei principi fondamentali del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e delle procedure applicate dall’Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. N8 2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono: |
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Art. 2. - Normativa applicabile1. Alle procedure di scelta del contraente e all’esecuzione dei contratti si applicano le direttive europee, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento. 2. Le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione dei contratti tengono conto dei principi fondamentali del codice garantendo il rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, commi da 1 a 4, e 10 del codice. Le disposizioni del presente regolamento si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice. |
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Art. 3. - Stazioni appaltanti ed enti concedenti all’estero1. Ciascuna sede estera è stazione appaltante e può affidare contratti di concessione. Il MAECI, d’intesa con le altre amministrazioni centrali eventualmente interessate, può attribuire ad una sede le funzioni di centrale di committenza, anche limitatamente ad un’area geografica o a specifiche t |
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Capo II - PROGETTAZIONE E PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE |
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Art. 3-bis - Progettazione1. Prima dell’affidamento di un contratto di lavori, il RUP stabilisce car |
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Art. 4. - Responsabile unico del progetto, incentivi per funzioni tecniche e acquisizione di servizi per la corretta interpretazione e applicazione delle norme locali1. Il RUP, anche avvalendosi degli incarichi a supporto dell’iniziativa previsti al comma 3, cura le seguenti attività: a) formula proposte; b) predispone gli atti della procedura e ne cura lo svolgimento; c) vigila sull’esecuzione del contratto; d) segnala disfunzioni, impedimenti o ritardi; |
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Art. 5. - Conflitti di interesse1. Si applica l’articolo 16 del codice. Agli effetti di cui all’articolo 16, comma 3, del codice, per «personale» si intende il personale di ruol |
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Art. 6. - Collaborazioni con i privati1. La sede estera assicura che i contratti di sponsorizzazione, le convenzioni per la realizzazione all’estero di opere pubbliche a spese di privati e le forme di partenariato pubblico privato di cui al libro IV del codice si conformino agli ind |
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Art. 7. - Procedure di scelta del contraente1. Nelle procedure di selezione del contraente gli elementi essenziali ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono individuati e sinteticamente motivati nella decisione di contrarre. N8 2. La sede estera può utilizzare le seguenti procedure semplificate: a) affidamento diretto per contratti di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; b) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di appalto di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie previste dalle direttive europee; c) procedura negoziata senza pr |
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Art. 8. - Calcolo del valore stimato dei contratti1. Ai fini della determinazione delle soglie, in caso di valute di Stati non appartenenti all’Unione europea, per la conversione in euro dell’impor |
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Art. 9. - Requisiti degli operatori economici1. Le procedure per la selezione del contraente sono aperte agli operatori economici dell’Unione europea, a quelli di cui all’articolo 25 della direttiv |
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Art. 10. - Procedure negoziate senza previa pubblicazione1. Nel caso di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, la sede estera invita almeno cinque o, per contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, dieci operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati nel rispetto |
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Art. 11. - Ricorso al criterio del minor prezzo1. I contratti di cui all’articolo 7, comma 2, lettere b) e c), sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo. Mediante motivata indicazi |
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Art. 12. - Commissione giudicatrice1. Per i contratti aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte la sede estera nomina una commissione giudicatrice composta da tre o cinque membri. N8 2. Il presidente e i membri della commissione sono scelti, in base a requisiti di professionalità ed esperienza, tra il personale in servizio ne |
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Art. 13. - Offerte anormalmente basse1. La sede estera o, su richiesta del RUP, la commissione giudicatrice effettua i controlli di cui all’articolo 69 della direttiva 2014/24/UE nei seguenti casi: |
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Capo III - ESECUZIONE |
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Art. 14. - Subappalto1. Nell’invito o nel bando e nel conseguente contratto sono specificati i seguenti obblighi: a) il contraente principale assume nei confronti della sede estera piena responsabilità per l’intero contratto; |
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Art. 15. - Garanzie1. L’esecuzione dei contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 7, comma 2, lettere b) e c) è garantita da fideiussione per il 10 per cento dell’importo contrattuale. 2. La sede estera può chiedere la prestazione di garanzie fideiussorie: |
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Art. 17. - Cause di risoluzione1. Le cause di risoluzione previste all’articolo 73 della d |
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Art. 18. - Tracciabilità dei pagamenti1. I pagamenti sono effettuati mediante modalità tracciabili, salvi casi di impossibilità o di estrema difficoltà individuati con le modalità di cu |
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Art. 19. - Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione1. La sede estera individua, prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, un direttore dei lavori, che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere, anche relativamente a parti dei lavori da eseg |
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Art. 20. - Collaudo e verifica di conformità1. L’esecuzione dei contratti è soggetta a collaudo o verifica di conformità della regolare esecuzione: a) per i contratti di importo pari o superiore a un milione di euro, è svolta da una commissione composta da tre dipendenti della Sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese in possesso di idonea professionalità e che non abbiano svolto altre attività |
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Capo IV - CONTRATTI NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO |
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Art. 21. - Contratti stipulati da una sede estera1. Per i contratti relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo dei quali una sede estera è stazione appaltante, la sede centrale dell’AICS può disporre che si applica la versione più aggiornata del «Procurement and Grants for European Union Exte |
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Art. 22. - Contratti stipulati dalle autorità dei Paesi partner1. Se gli accordi o le intese stipulati con il Paese partner prevedono che quest’ultimo svolga il compito di stazione appaltante, le procedure per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti seguono la normativa locale o |
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Art. 23. - Progettazione di lavori riguardanti iniziative di cooperazione1. La stima e l’analisi dei costi dell’intervento è realizzata tenendo conto del mercato locale e dei prezzi del paese di esecuzione dello stesso. |
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Capo V - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 24. - Incompatibilità con l’ordinamento e le situazioni locali1. Con le modalità di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18 e all’articolo 6 del d |
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