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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Case mobili e roulotte hanno rilevanza paesaggistica
La sentenza della Corte Costituzionale del 29/11/2017, n. 246 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 129 della L.R. Campania 4/2011 (Legge finanziaria regionale 2011) nella parte in cui, sostituendo l’articolo 2, comma 1 della L.R. Campania 13/1993 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all’aria aperta) prevede che non costituiscono attività rilevanti ai fini paesaggistici le installazioni quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, come roulotte, maxi caravan e case mobili anche se “collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate”.
La Consulta afferma che il potere di intervento delle Regioni in materia di “governo del territorio” non si estende alla disciplina della rilevanza paesaggistica degli allestimenti mobili, che incide sul regime autorizzatorio tratteggiato dall’articolo 146 del D. Leg.vo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente, competenza esclusiva che, si legge nella sentenza, “risponde a ineludibili esigenze di tutela e sarebbe vanificata dall’intervento di una normativa regionale che sancisse in via indiscriminata, come avviene nel caso di specie, l’irrilevanza paesaggistica di determinate opere, così sostituendosi all’apprezzamento che compete alla legislazione statale”.
Spetta dunque alla legislazione statale determinare presupposti e caratteristiche dell’autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell’ambiente.