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21/05/2024

Proroghe delle concessioni balneari: il Consiglio di Stato ne conferma l'illegittimità

Il Consiglio di Stato ha ribadito che tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono illegittime e devono essere disapplicate.

Con la Sentenza del 20/05/2024, n. 4481 il Consiglio di Stato ha ribadito che tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - anche quelle in favore di concessionari che avessero ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva, laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata - sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, l’indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva.

Devono quindi essere disapplicate, perché contrastanti con l’art. 12 della Dir. 12/12/2006, n. 123 dell'UE e comunque con l’art. 49 del T.F.U.E., tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell’UE, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Tale disapplicazione si impone prima e a prescindere dall’esame della questione della scarsità delle risorse (che il Consiglio di Stato ha comunque riaffermato, in assenza di risultati attendibili in senso contrario).
Inoltre, l'autorità amministrativa, quando pure ritenga che la risorsa naturale destinabile alla concessione per lo sfruttamento economico a fini turistico-ricreativi non sia scarsa, deve valutare comunque, per rispettare la libertà di stabilimento, se la singola concessione abbia o meno interesse transfrontaliero e, nel fare ciò, deve avere riguardo alle caratteristiche specifiche del singolo stabilimento che, anche solo per le sue caratteristiche (storiche, geografiche, ecc.), può esercitare una attrattiva per gli operatori economici stranieri, interessati a concorrere.

Vengono pertanto riaffermati i seguenti principi vincolanti:
- le pubbliche amministrazioni, al fine di assegnare le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, devono applicare l’art. 12 della Dir. 12/12/2006, n. 123 dell'UE, costituendo la procedura competitiva, in questa materia, la regola, salvo che non risulti, sulla base di una adeguata istruttoria e alla luce di una esaustiva motivazione, che la risorsa naturale della costa destinabile a tale di tipo di concessioni non sia scarsa; 
- anche quando non ritengano applicabile l’art. 12 della citata Dir. 2006/123, esse devono comunque applicare l’art. 49 del T.F.U.E. e procedere all’indizione della gara, laddove la concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, da presumersi finché non venga accertato che la concessione difetti di tale interesse, sulla scorta di una valutazione completa della singola concessione.

Il Consiglio di Stato ha aggiunto che, anche prescindendo dall’applicabilità del diritto europeo, il concessionario di un bene demaniale non può vantare alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto.
Pertanto, in sede di rinnovo, il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di qualsiasi altro soggetto richiedente lo stesso titolo, con possibilità di indizione di una gara al riguardo senza necessità di particolare motivazione con riferimento al diniego della richiesta di rinnovo.
In conclusione, anche nelle eccezionali ipotesi di risorsa non scarsa e di contestuale assenza dell’interesse transfrontaliero certo, da provarsi in modo rigoroso, il diritto nazionale impone in ogni caso di procedere con procedura selettiva comparativa ispirata ai fondamentali principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza e preclude l’affidamento o la proroga della concessione in via diretta ai concessionari uscenti.

Infine, si può ritenere compatibile con il diritto dell’UE la sola proroga tecnica - funzionale allo svolgimento della gara - laddove essa fissa come termine di efficacia delle concessioni il 31/12/2023 e consente alle autorità amministrative competenti di prolungare la durata della concessione, con atto motivato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva e, comunque, non oltre il termine del 31/12/2024, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31/12/2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa.
Affinché possano legittimamente giovarsi di tale proroga tecnica però, le autorità amministrative competenti devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l’iter per la predisposizione dei bandi.
Tale soluzione consente di evitare le incertezze in relazione all’imminente avvio della stagione balneare e richiede una decisione dell’ente competente in favore della indizione delle gare con conseguente possibilità di differimento del termine di scadenza delle concessioni con atto motivato.

Si vedano anche le sentenze del Consiglio di Stato 4479/2024 e 4480/2024.

Dalla redazione