Delib. G.R. Valle D'Aosta 10/09/2010, n. 2413 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Delib. G.R. Valle D'Aosta 10/09/2010, n. 2413

Sostituzione dell’allegato A alla deliberazione n. 1064 in data 23 aprile 2010, concernente nuove modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni di cui all’art. 5 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia).
Con le modifiche introdotte dalla Deliberaz. G.R. del 26/08/2011 n.1989
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[Premessa]



Omissis


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ALLEGATO - PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONE RELATIVE AD INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI ATTIVI DI CUI ALL’ART. 5 DELLA L.R. 3/2006


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1. Risparmio energetico

1.a Le installazioni suscettibili di agevolazione sono riconducibili agli interventi di isolamento che possono migliorare le prestazioni energetiche dell’involucro edilizio, in corrispondenza delle diverse componenti opache e trasparenti: coperture, pareti perimetrali, strutture orizzontali esposte e serramenti esterni.

1.b Sono suscettibili di agevolazione secondo le modalità del presente allegato, gli interventi di cui al punto 1.a effettuati in corrispondenza dell’involucro edilizio di edifici sottoposti a recupero edilizio non ricadenti nei casi di cui al punto 2 dell’Allegato C, comunque definiti dai titoli abilitativi rilasciati dalle amministrazioni comunali.

1.c Per le finalità di cui al presente allegato, le componenti edilizie costituenti l’involucro edilizio, che possono essere oggetto di intervento di risparmio energetico, sono individuate come segue:

- Gruppo I - strutture verticali opache (in muratura, in calcestruzzo, in legno, …)

- Gruppo II A - strutture orizzontali e suborizzontali opache costituenti copertura degli edifici

- Gruppo II B - strutture orizzontali e suborizzontali opache diverse dalle coperture (pavimenti e solai verso locali non riscaldati o verso l’esterno)

- Gruppo III - strutture trasparenti (serramenti esterni, “velux”, pareti perimetrali vetrate, …).

1.d Per ognuno dei Gruppi di cui sopra è individuato il requisito minimo dell’intervento (resistenza termica minima o trasmittanza termica massima), in corrispondenza delle diverse componenti edilizie.

1.e I valori della resistenza termica minima - R (m² K/W) - di cui ai Gruppi I, II A e II B e i valori di trasmittanza termica massima - Ug (W/m² K) - di cui al Gruppo III sono riportati nelle tabelle seguenti:


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2. Sistemi attivi

2.a Per tutti i tipi di intervento, i costi ammissibili della manodopera sono limitati all’inst

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2.1 Collettori solari

2.1.a I sistemi a collettori solari devono essere dotati di boiler di accumulo installato all’interno dell’edificio. Per i sistemi con boiler esterno l’agevolazione è ridotta del 60%.

2.1.b Sono ammissibili ad agevolazione tutti i componenti del circuito primario del sistema solare, sino al sistema di accumulo compreso. Gli scambiatori di calore, se non installati sul circuito primario, sono finanziabili unicamente se contenuti nel sistema di accumulo. N

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2.2 Generatori di calore a biomassa legnosa

2.2.a Sono finanziabili gli impianti destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria i cui generatori di calore siano rispondenti, per le diverse tipologie, alle seguenti normative:

- UNI EN 303/5 per le caldaie

- UNI EN 13229:06 per i termocamini

- UNI EN 13240:06 per le termostufe

- UNI EN 14785:06 per i termocamini e le termostufe alimentati a pellet di legno

- UNI EN 12815 per le termocucine

e presentino un rendimento alla potenza nominale, misurato in conformità ai metodi prescritti dalle medesime normative e documentato dal certificato della prova di laboratorio, nel rispetto dei requisiti specificati al punto 2.2.g., non inferiore a quanto indicato nella tabella seguente:


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2.3 Generatori di calore a gas

2.3.a Sono finanziabili gli impianti centralizzati degli edifici, destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, alimentati da combustibili gassosi (come metano o GPL); non sono ammessi a finanziamento gli impianti termici al servizio della singola unità abitativa e neppure gli apparecchi che uti

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2.4 Pompe di calore

2.4.1 Produzione centralizzata dell’energia termica

2.4.1.a Sono finanziabili le pompe di calore destinate al riscaldamento centralizzato degli ambienti e/o alla produzione centralizzata di acqua calda sanitaria degli edifici, siano esse del tipo “a compressione” (azionate da motori elettrici o termici) ovvero del tipo “ad assorbimento”. Nel caso di edifici unifamiliari l’impianto è finanziabile se serve l’intero edificio.

2.4.1.b Sono finanziabili unicamente: la pompa di calore, il sistema di captazione dell’energia dalla sorgente fredda e l’eventuale sistema di recupero del calore del motore di azionamento. Non sono computati, ai fini del calcolo del finanziamento, i costi relativi all’escavazione eventualmente necessaria per l’insediamento del sistema di captazione.

2.4.1.c L’agevolazione è correlata alla potenza nominale installata.

2.4.1.d Sono ammissibili a finanziamento soltanto le pompe di calore che presentano un valore di C.O.P. (coefficiente di prestazione), derivabile dalle specifiche tecniche in conformità alla norma UNI EN 14511:2004, non inferiore ai valori indicati nella tabella seguente (apparecchi con alimentazione elettrica). Nel caso di macchine alimentate da fonti primarie, il calcolo del C.O.P. viene effettuato considerando come fattore per la conversione dell’energia elettrica in energia primaria, quello corrispondente a

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2.5 Impianti fotovoltaici

2.5.a Sono ammessi ad agevolazione gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici non connessi alla rete elettrica di distribuzione (stand alone) e gli impianti fotovoltaici, di potenza nominale non superiore a 20 kW, realizzati in corrispondenza di edifici già allacciati alla locale rete di distribuzione dell’energia elettrica o inseriti all’interno di agglomerati urbani già serviti dalla medesima rete. I moduli fotovoltaici possono costituire parte degli elementi costruttivi fissi di complessi edilizi, ovvero possono essere installati sui medesimi (o sulle relative pertinenze);

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2.6 Impianti idroelettrici

2.6.a Sono finanziabili gli impianti per la produzione di energia idroelettrica la cui produzione viene utilizzata integralmente in edific

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2.7 Sistemi di illuminazione

2.7.a Sono finanziabili i sistemi di illuminazione che, sfruttando la fonte solare, trasportano la luce mediante tubi di luce o guide d’onda. L’agevolazion

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2.8 Allacciamento alle reti di teleriscaldamento

2.8.a Sono finanziabili le opere necessarie all’allacciamento di edifici residenziali ad una rete di teleriscaldamento, purché alimentate mediante l’utilizzo delle fonti rinnovabili oppure di combustibili gassosi.

Per le finalità di cui al presente allegato, si intende per rete di teleriscaldamento un sistema atto al trasporto e consegna di energia termica prodotta in una o più centrali di produzione, destinata alla climatizzazione di ambienti nonché alla produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario.

Un sistema di teleriscaldamento deve soddisfare contestualmente le seguenti condizioni:

- essere al servizio di un comparto urbano esistente o programmato e alimentare una pluralità di edifici appartenenti a soggetti diversi mediante una rete di trasporto dell’energia termica posata prevalentemente in suolo pubblico;

- essere un sistema aperto ovvero, nei limiti di capacità del sistema, consentire l’allacciamento alla rete di ogni potenziale cliente secondo principi di non discriminazione;

- la cessione dell’energia termica ai clienti deve essere regolata da contratti di somministrazione atti a disciplinare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio secondo principi di non discriminazione.

Sono perciò indispensabili le operazioni di: produzione, trasporto, cessione, contabilizzazione e fatturazione.

2.8.b Il beneficio economico è determinato in rapporto alla fascia di potenza della sottostazione installata, in base alla seguente tabella:


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2.9 Sistemi di contabilizzazione del calore

2.9.a Sono finanziabili le opere necessarie all’installazione di dispositivi per la contabilizzazione diretta o indiretta della quantità di calore consumata in impianti termici centralizzati, in abbinamento a sistemi di termoregolazione per ogni singola utenza. È richiesta la suddivisione dei consumi globali di calore dell’edificio secondo la norma UNI 10200 o disposizioni omologhe.

2.9.b Per le finalità di cui al presente allegato, si specifica che:

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