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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Valle D'Aosta 23/10/2009, n. 2912
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE Omissis delibera 1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, le nuove modalità per la concessione e la |
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Allegato A - Parametri tecnico-economici da applicare alla valutazione delle richieste di agevolazione relative ad interventi di risparmio energetico e di installazione di sistemi attivi di cui all’art. 5 della L.R. 3/20061. Risparmio energetico 1.a Le installazioni suscettibili di agevolazione sono riconducibili agli interventi di isolamento che possono migliorare le prestazioni energetiche dell’involucro edilizio, in corrispondenza delle diverse componenti opache e trasparenti: copertura, pareti perimetrali, strutture orizzontali esposte e serramenti esterni. 1.b Sono suscettibili di agevolazione secondo le modalità del presente allegato, gli interventi di cui al punto 1.a effettuati in corrispondenza dell’involucro edilizio di edifici sottoposti a recupero edilizio non ricadenti nei casi di cui al punto 2 dell’Allegato C, comunque definiti dai titoli abilitativi rilasciati dalle amministrazioni comunali. 1.c Per le finalità di cui al presente allegato, le componenti edilizie costituenti l’involucro edilizio, che possono essere oggetto di intervento di risparmio energetico, sono individuate come segue: - Gruppo I - strutture verticali opache (in muratura, in calcestruzzo, in legno, …) - Gruppo II A - strutture orizzontali e suborizzontali opache (coperture) - Gruppo II B - strutture orizzontali e suborizzontali opache (pavimenti e solai verso locali non riscaldati o verso l’esterno) - Gruppo III - strutture trasparenti (serramenti esterni, “velux”, pareti perimetrali vetrate, …). 1.d Per ognuno dei Gruppi di cui sopra è individuato il requisito minimo dell’intervento (resistenza termica minima o trasmittanza termica massima), in corrispondenza delle diverse componenti edilizie. 1.e I valori della resistenza termica minima - R (m²K/W) di cui ai Gruppi I, II A e II B e i valori di trasmittanza termica massima Ug (W/m²K) di cui al Gruppo III per ogni tipologia costruttiva degli edifici sono riportati nelle tabelle seguenti:
Trasmittanza termica massima - Ug (W/m²K) Gruppo III 1.4 1.f Gli interventi di isolamento termico, di cui ai Gruppi I, II A e II B sono finanziati in rapporto al valore della resistenza termica del materiale isolante installato, come specificato nella seguente tabella:
1.g Gli interventi relativi al Gruppo III (strutture trasparenti) sono valutati in rapporto alla trasmittanza termica della sola parte vetrata, in base alla seguente tabella.
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Allegato B - Adempimenti, aspetti procedurali e amministrativi finalizzati alla concessione ed alla liquidazione delle agevolazioni di cui all’art. 5 della L.R. 3/20061. Disciplina comunitaria 1.a Per equivalente sovvenzione lorda (ESL), di cui agli articoli 8, comma 2, e 16, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (“Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia”), di seguito denominata “l.r. 3/2006”, si intende l’intensità lorda dell’aiuto, cioè il valore dell’agevolazione concessa, attualizzata in caso di abbuono di interessi, espressa come percentuale sul costo ammissibile del progetto. 1.b Per aiuto in regime “de minimis” si intende un aiuto ottenuto con l’espresso riferimento alla disciplina contenuta nel Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione della Comunità europea del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore, subordinatamente alla condizione che il soggetto richiedente non abbia ottenuto, nell’arco di tre esercizi finanziari, altri aiuti sottoposti allo stesso regime che, sommati a quelli oggetto delle presenti disposizioni, facciano superare l’importo complessivamente autorizzato. 1.c Il regime “de minimis” si applica alle iniziative realizzate dai soggetti che esercitano attività d’impresa. 1.d Sono esclusi dal regime “de minimis” e, pertanto, dai benefici della l.r. 3/2006: - il settore della pesca e dell’acquacoltura; - il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; - il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, elencati nell’allegato I del Trattato, nei casi specificati dal Regolamento “de minimis”: quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; - le attività connesse all’esportazione; - il settore carboniero; - le imprese in difficoltà; - l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. 1.e Sono in ogni caso esclusi dai benefici della l.r. 3/2006 le iniziative realizzate a qualunque titolo da imprenditori agricoli o da loro familiari, ancorché al servizio di strutture residenziali inserite in aziende agricole. 2. Soggetti beneficiari 2.a Possono beneficiare delle agevolazioni per le iniziative di cui all’art. 5, comma 1, della l.r. 3/2006, i soggetti privati e gli enti locali territoriali (comuni e comunità montane e loro enti strumentali). 2.b I soggetti beneficiari devono dimostrare di avere la disponibilità dell’unità immobiliare oggetto di intervento, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, locazione o comodato; nell’ipotesi in cui il titolo di cui sopra sia diverso dalla piena proprietà, i richiedenti l’agevolazione devono produrre idoneo atto di assenso del titolare del diritto alla esecuzione dei lavori, nonché alla eventuale costituzione in garanzia dell’immobile oggetto di intervento. 2.c Nel caso di richieste di agevolazione riguardanti il così detto “contratto di fornitura di calore” stipulato con un’impresa del settore, i soggetti richiedenti l’agevolazione, quali specificati al paragrafo 2.b, devono fornire copia del contratto stesso e dimostrare, mediante la presentazione di idonea documentazione di spesa quietanzata, ancorché prodotta in fotocopia, l’avvenuta fornitura del nuovo generatore di calore oggetto del rapporto contrattuale. Le richieste di agevolazione soggette ad istruttoria automatica devono essere presentate entro dodici mesi dalla data della documentazione di spesa. 3. Iniziative agevolabili 3.a Sono agevolabili gli interventi realizzati nel territorio della regione in corrispondenza o al servizio di edifici riconducibili per caratteristiche costruttive e destinazione al settore dell’edilizia residenziale individuati dall’art. 3, comma 1, categoria E.1, del DPR 26 agosto 1993, n. 412 (“Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n 10”); 3.b Negli edifici non ricompresi al punto 3.a sono agevolabili: - gli interventi effettuati in corrispondenza delle unità immobiliari ad utilizzo residenziale; - la percentuale riferita al fabbisogno teorico delle unità immobiliari ad utilizzo residenziale servite da impianti centralizzati destinati alla produzione di energia termica (il fabbisogno teorico è determinato attraverso apposita perizia redatta da un tecnico competente in materia, verificata dagli uffici incaricati dell’attività istruttoria). 3.c La tipologia delle iniziative suscettibili di agevolazione è specificata negli Allegati A e C. Nei casi in cui sia necessario, in base al tipo di installazione effettuata, verificare che un impianto sia al servizio di un intero edificio e non sia possibile definire la consistenza del medesimo - anche in presenza di oggettive difficoltà derivanti dalla contiguità di costruzioni realizzate in adiacenza - vengono prese in considerazione tutte le unità immobiliari dello stesso fabbricato appartenenti al medesimo proprietario o nucleo familiare. Quest’ultimo criterio è preso a riferimento in via prioritaria dagli uffici incaricati dell’attività istruttoria nel caso di installazioni realizzate in corrispondenza di fabbricati compresi alle zone territoriali di tipo A, così come delimitate dagli strumenti urbanistici comunali. 4. Investimenti ammissibili 4.a Per le agevolazioni concesse a seguito di istruttoria valutativa (di cui all’art. 13 della l.r. 3/2006), sono ritenute ammissibili solo le spese riguardanti investimenti avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Sono sottoposti alla suddetta istruttoria gli interi edifici e gli interventi edilizi specificati nell’Allegato C - per i quali le prestazioni energetiche sono valutate con riferimento all’intero involucro edilizio - e, in caso di ampliamento volumetrico, anche le eventuali, ulteriori porzioni di edificio oggetto degli interventi indicati al punto 8.d. Per gli stessi edifici l’avvio dell’investimento è documentato dalla comunicazione di inizio dei lavori depositata agli atti dell’amministrazione comunale. Nei casi in cui la comunicazione di inizio dei lavori riguardi opere non interessate dalla domanda di agevolazione e sia già stata depositata agli atti dell’amministrazione comunale prima dell’inoltro della stessa alla Finaosta S.p.a., i richiedenti si conformano alle disposizioni di cui al punto 11.l, pena l’inammissibilità della domanda medesima. 4.b La superficie utile delle unità immobiliari costituenti l’edificio, servita da un impianto di riscaldamento centralizzato così come definito dall’art. 1, lett. f), del DPR 412/1993, è presa a riferimento per il calcolo dell’importo complessivo dell’agevolazione corrispondente. 4.c Per le agevolazioni concesse a seguito di istruttoria automatica (di cui all’art. 12 della l.r. 3/2006), sono ammesse anche le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda; a tal fine è presa in considerazione la data di emissione delle fatture commerciali. |
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Allegato C - Parametri tecnico-economici da applicare alla valutazione delle richieste di agevolazione di cui all’art. 5 della l.r. 3/2006 concernenti le nuove costruzioni, le ricostruzioni e gli ampliamenti volumetrici1. Per quanto attiene agli interventi considerati dal presente allegato, le agevolazioni di cui all’art. 5, lett. b), della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3, sono finalizzate ad incentivare il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio considerato nella sua totalità; il miglioramento viene determinato in base al valore del fabbisogno energetico specifico (EH), che definisce le caratteristiche dell’involucro edilizio, tenendo conto delle dispersioni di calore per trasmissione e ventilazione, nonché degli apporti gratuiti, dovuti alla radiazione solare, e degli apporti interni. 2. Sono suscettibili di agevolazione secondo le modalità del presente allegato gli interventi che, per la finalità di cui al punto 1, interessano edifici di nuova costruzione, soggetti a ricostruzione o ad ampliamento volumetrico, limitatamente alla parte ampliata, comunque definiti nei corrispondenti titoli abilitativi rilasciati dalle amministrazioni comunali. Agli stessi interventi si applicano le disposizioni relative all’attività istruttoria prevista dall’art. 13 della l.r. 3/2006. 3. In base alla definizione di “edificio” riportata all’art. 2 dello stesso decreto legislativo n. 192/2005, si intende per “edificio” un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne delimitato dall’ambiente esterno, dal terreno e da altri edifici; per le finalità di cui al presente allegato si intende per “intero edificio” un sistema costituito da strutture edilizie delimitato dall’ambiente esterno, dal terreno e da locali non riscaldati; in ordine a quest’ultima definizione, si intende “intero edificio” anche una nuova costruzione realizzata in aderenza ad un preesistente, analogo manufatto. Un “intero edificio” è caratterizzato dunque dalla presenza di zone termiche contigue. Qualora non sia possibile individuare inequivocabilmente un “intero edificio” in base alla delimitazione dell’ambiente esterno e del terreno, desumibile dagli elaborati progettuali, si prende a riferimento il permesso di costruire rilasciato dall’amministrazione comunale. I limiti di spesa ammissibile per accedere ai contributi in conto capitale e ai contributi in conto interessi e mutui a tasso agevolato previsti rispettivamente dagli articoli 9 e 10 della l.r. 3/2006 sono da intendere applicabili ad ogni “intero edificio”. 4. Il calcolo dell’agevolazione, per gli edifici di cui al punto 2, è effettuato unicamente attraverso l’utilizzo del software denominato “CA.S.E.” (Calcul des Subventions pour les Economies d’énergie), che è disponibile su supporto elettronico distribuito dagli uffici incaricati dell’attività istruttoria oppure sul sito Internet della Regione alla pagina sotto specificata: Nel caso di ampliamento volumetrico inferiore al 20%, il calcolo dell’agevolazione è effettuato direttamente dagli uffici competenti, mediante l’utilizzo del software di cui sopra. 5. Nello svolgimento dell’attività istruttoria, i competenti uffici ammettono una tolleranza del 10% sull’indice EH di progetto calcolato con la procedura applicativa di cui al punto 4. 6. Nel caso in cui, in sede di controllo delle realizzazioni, siano riscontrati valori di isolamento termico peggiorativi, gli uffici incaricati dell’istruttoria procedono alla rideterminazione della prestazione energetica conseguita effettivamente con l’intervento, ai fini del calcolo dell’agevolazione. 7. I parametri sui quali è basato il funzionamento della procedura elettronica di cui al punto 4. sono sintetizzati nella metodologia di calcolo di seguito illustrata. Metodo di calcolo Riferimenti normativi UNI TS 11300-1, Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale. EN ISO 13790, Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento UNI 10349, Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici UNI 8477-1, Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione dell’energia raggiante ricevuta. UNI 7357, Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici. UNI 10351, Materiali da costruzione - Conduttività termica e permeabilità al vapore UNI 10355, Murature e solai - Valori della resistenza termica e metodo di calcolo UNI EN 410, Vetro per edilizia - Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate UNI EN 673, Vetro per edilizia - Determinazione della trasmittanza termica (valore U) - Metodo di calcolo UNI EN 13789, Prestazione termica degli edifici - Coefficiente di perdita di calore per trasmissione - Metodo di calcolo UNI EN ISO 6946, Componenti ed elementi per edilizia - Resistenza termica e trasmittanza termica - Metodo di calcolo UNI EN ISO 10077-1, Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - Metodo semplificato UNI EN ISO 14683, Ponti termici nelle costruzioni edili - Trasmittanza termica lineare - Metodi semplificati e valori di progetto Simboli ed unità di misura
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