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Delib. G.R. Campania 22/12/2009, n. 1888

Approvazione del Regolamento di attuazione della L.R. n. 3 del 27.2.2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania".
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[Premessa]



PREMESSO

- che con legge regionale n. 3 del 27/02/2007 è stata approvata la “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” che nel rispetto della costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento nazionale e comunitario e dagli obblighi internazionali disciplina la programmazione, la progettazione, l’affidamento, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo da eseguirsi sul territorio regionale, con esclusione di quelli attribuiti alla competenza dello stato;

-

- che l’articolo 4 della citata legge regionale fissa il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della stessa per l’adozione dei regolamenti regionali ed ogni disposizione necessaria alla piena attuazione della legge;

-

- che, poiché l’attività reg

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Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”


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CAPO I - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE


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Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione(Artt. 1, 2 e 4 L.R. n. 3/07)

1. Il presente regolamento detta norme per l’attuazione e l’integrazione della Legge regionale n. 3 del 2007, R d’ora innanzi Legge, per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture che si eseguono nel territorio della regione Campania, nei limiti delle competenze istituzionali della Regione, e nel rispetto del dettato costituzionale, dei p

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CAPO II - ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE


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Art. 2 - Aggregazioni, centrali di committenza, stazione appaltante centralizzata(Artt. 5, 6, comma 5, 55, comma 5, lett. a), 81 L.R. n. 3/2007; art. 60 L.R. n. 1/08)

1. Le amministrazioni e gli enti regionali e locali possono adottare misure di aggregazione volte al perseguimento del migliore andamento delle attività disciplinate dalla legge, e procedervi con leale collaborazione.

2. Le misure di cui al comma 1, in particolare, possono consistere:

a) nella volontaria adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o comunque previste per legge statale o regionale;

b) nell’aggregazione con altri enti locali od enti decentrati di spesa, aventi sede nel territorio regionale.

3. Le aggregazioni di cui al comma 2, lett. b) sono definite mediante appositi accordi tra gli enti interessati, che possono prevedere anche successive adesioni, e che indicano esplicitamente, almeno:

a) le finalità;

b) la durata;

c) le forme di consultazione e di deliberazione congiunta degli enti contraenti;

d) i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

e) le modalità di preposizione agli uffici di cui al comma 4 del personale delle amministrazioni convenzionate, con particolare riguardo al dirigente della struttura;

f) le modalità con cui sono ripartiti tra il personale impegnato gli incentivi economici, ove previsti o comunque dovuti;

g) le modalità con cui sono definiti gli oneri connessi alle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione;

h) le modalità per il conferimento

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Art. 3 - Cooperazione e Sussidiarietà(Artt. 5 e 81 L.R. n. 3/07)

1. Indipendentemente dagli accordi di cui all’art. 2, e nell’ipotesi di carenze di organico, contingenze finanziarie o accertata onerosità, le amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi dell’art. 5 della Legge, non si siano dotate di idonee strutture per l’applicazione della Legge stessa, in virt&ugra

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Art. 4 - Responsabile del procedimento(Art. 6 L.R. n. 3/07)

1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 5, del Codice, e dell’art. 6, comma 5, della Legge, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nel

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Art. 5 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per i lavori, i servizi e le forniture(Art. 6 L.R. n. 3/07)

1. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento, a lui affidato, risulti condotto in modo unitario e nel rispetto dei tempi e dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata, della sicurezza e della salute dei lavoratori, oltre che degli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento, ed in ogni caso in conformità alla sua programmazione ed alla normativa vigente.

2. Nello svolgimento delle attività di propria competenza, il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale, o agli altri organi competenti secondo l’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle fasi di:

a) aggiornamento della programmazione;

b) affidamento, elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, ove dovuti;

c) procedure di scelta del contraente per l’affidamento di appalti e concessioni;

d) monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedur

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Art. 6 - Funzioni e compiti peculiari del responsabile unico del procedimento di lavori(Art. 6 L.R. n. 3/07)

1. Salvo che sia diversamente disposto dalla Legge o dal regolamento statali, il responsabile del procedimento di lavori, oltre a svolgere i compiti specificamente previsti da altre disposizioni di legge o del presente regolamento, tra l’altro:

a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;

b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;

c) redige, secondo quanto previsto dall’art. 93, commi 1 e 2 del Codice, il documento preliminare alla progettazione, e cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CU) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto; cura la redazione dello studio di fattibilità di cui all’art. 7, comma 8, della Legge;

d) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 90, comma 6, del Codice, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all’art. 91, comma 5, del Codice, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l’effettiva possibilità di svolgere, all’interno dell’amministrazione, le diverse fasi della progettazione senza ausili di soggetti esterni; in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell’intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;

e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del docu

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Art. 7 - Funzioni e compiti peculiari del responsabile del procedimento per servizi e forniture(Art. 6 L.R. n. 3/07)

1. Salvo che sia diversamente disposto dalla legge o dal regolamento statali, il responsabile del procedimento per servizi e forniture, oltre a svolgere i compiti specificamente previsti da altre disposizioni di legge o del presente regolamento, tra l’altro:

a) predispone ovvero coordina la progettazione, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentirla;

b) formula proposta motivata all’amministrazione aggiudicatrice del sistema di affidamento dell’intervento;

c) coordina ovvero cura l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all’intervento;

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Art. 8 - Disposizioni in tema di programmazione(Artt. 7 e 63 L.R. n. 3/07)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano il quadro dei bisogni, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento, consistenti in lavori o in acquisizione di beni e servizi, tenendo conto dei rispettivi ordinamenti e della normativa di settore ove vigente.

2. Il programma di cui all’art. 7 della Legge è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa, in conformità alle disposizioni del Codice, della Legge e sulla base del fabbisogno di lavori, beni e servizi di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. b), della Legge, sono inseriti nell’elenco annuale gli appalti di forniture e servizi che rispondono alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice, rilevate con lo studio di cui al comma 1, con i contenuti minimi ivi indicati. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavo

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Art. 9 - Progettazione di lavori(Artt. 8, 9, 10 e 12 L.R. n. 3/07)

1. Il progetto è il documento tecnico-economico da redigere in modo che sia assicurato il rispetto delle finalità e degli obbiettivi di cui alla Legge ed, in particolare:

a) la qualità del lavoro nonché la sua idoneità prestazionale e funzionale;

b) la manutenzione dell’opera realizzata, la durabilità dei materiali utilizzati e l’agevole controllo delle prestazioni nel tempo;

c) il rispetto e la compatibilità con il contesto territoriale ed ambientale, nonché la conformità urbanistica;

d) il miglioramento statico e strutturale dei beni di particolare pregio storico, artistico o architettonico, ubicati in zone a rischio sismico, vulcanico, idraulico e idrogeologico;

e) la piena accessibilità e fruizione di spazi ed ambienti pubblici o di interesse pubblico con particolare riferimento alla eliminazione o riduzione di barriere architettoniche;

f) il rispetto di norme, regolamenti, indirizzi, nazionali e regionali, emanati a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e sui cantieri edili;

g) il risparmio energetico, la tutela delle risorse non rinnovabili e il riciclaggio, tecnicamente compatibile, di materiali da costruzione.

2. Laddove la presenza di particolari condizioni e stati di fatto costituisca elemento di inidoneità o ostacolo al rispetto del comma 1,

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Art. 10 - Progettazione di servizi e forniture(Artt. 8, 9, 10 e 12 L.R. n. 3/07)

1. In caso di acquisizione di servizi e/o forniture, la progettazione è articolata di regola in un unico livello. Al fine di identificare l’oggetto della prestazione del servizio o della fornitura di beni da acquisire il progetto contiene:

a) la relazione tecnico-illustrativa;

b) le valutazioni e le disposizioni per la redazione dei piani di sicurezza di cui alla normativa vigente;

c) le modalità di calcolo della spesa per l’acquisizione del bene o del servizio, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b);

d) il quadro economico degli oneri complessivi nec

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Art. 11 - Norme per l’arte negli edifici pubblici in Campania(L. 29 luglio 1949, n. 717)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che progettano la realizzazione di nuove opere, destinano una quota non inferiore al due per cento delle somme del quadro economico previste per i lavori:

a) all’esecuzione di opere d’arte di pittura e scultura connesse al progetto architettonico;

b) all’acquisto di opere d’arte mobili di pittura o scultura.

2. Nella commissione per la procedura concorsu

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Art. 12 - Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione(Art. 11 L.R. n. 3/07)

1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 11 della Legge, i criteri di riparto degli incentivi per la redazione degli atti di progettazione, relativi ai lavori pubblici, ai servizi e alle forniture, nonché di pianificazione, sono individuati nel capo VI del presente regolamento.

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Art. 13 - Verifica e validazione dei progetti(Art. 14 L.R. n. 3/07)

1. L’attività di verifica e di validazione del progetto, ai sensi dell’art. 14 della Legge, è condotta dal responsabile del procedimento, o da diverso soggetto a ciò incaricato, il quale redige specifiche relazioni attraverso le quali, oltre alle verifiche di cui alle disposizioni normative e regolamentari statali, rileva:

- la conformità del progetto rispetto alla fase progettuale immediatamente precedente;

- la corretta stima del valore dell’appalto, al fine di non sottrarlo all’osservanza di norme riferite alle specifiche soglie individuate dal Codice;

- la completezza della documentazione progettuale e del quadro economico;

- la corrispondenza degli elementi del computo metrico estimativo alle prestazioni previste nei capitolati e negli elaborati grafi

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CAPO III - INDIZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO E DELLA CONCESSIONE


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Art. 14 - Procedure in economia(Art.17 L.R. n. 3/07)

1. Possono eseguirsi in economia:

a) le prestazioni di cui all’art.125 del Codice, commi 6 e 10;

b) gli interventi di urgenza di cui all’art 15 del presente regolamento;

c) gli interventi di somma urgenza di cui all’art. 16 del presente regolamento.

2. Salvo che non venga eseguita in amministrazione diretta, l’esecuzione in economia degli interventi può avvenire, nei limiti di importo di cui alla normativa vigente:

a) per cottimo fiduciario;

b) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

3. L’amministrazione aggiudicatrice può adottare atti contenenti le precisazioni, le specificazioni e gli adeguamenti organizzativi ed operativi necessari per l’esecuzione dei lavori in economia.

4. L’amministrazione aggiudicatrice, con propri atti di organizzazione, individua l’articolazione delle competenze dirigenziali relativamente all’effettuazione delle prestazioni di cui al presente articolo.

5. Il dirigente ha l’obbligo di effettuare, direttamente ovvero attraverso tecnici all’uopo delegati, visite di sopralluogo a campione.

6. Per tutte le prestazioni in economia è nominato un responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge, al quale compete l’individuazione del livello di progettazione da redigere più idoneo per l’affidamento delle prestazioni, comunque non inferiore a quanto definito dall’art. 15, comma 10.

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Art. 15 - Interventi regionali d’urgenza(Art. 18 L.R. n. 3/07)

1. Nei casi di calamità naturali, catastrofi e altri eventi calamitosi, sulla scorta dell’informativa dell’Autorità competente ai sensi degli artt. 14 e 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, R la Regione, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della Legge, affida gli appalti di lavori, servizi e forniture, sulla base di un verbale e di una perizia estimativa preliminare.

2. Il verbale di cui al comma 1, redatto dal tecnico accertatore, riportante i motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per sanarlo, è rimesso senza indugio al Dirigente competente, il quale, alla ricezione del verbale, provvede alla nomina del responsabile unico del procedimento.

3. Per prestazioni di importo fino a 100.000 euro, l’affidamento viene disposto con la procedura di cui all’art. 14, alla quale vengono invitati almeno cinque operatori economici tratti dall’elenco di cui all’art. 20 del

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Art. 16 - Interventi regionali non programmabili di somma urgenza(Art. 18 L.R. n. 3/07)

1. Nei casi di calamità naturali, catastrofi e altri eventi calamitosi, sulla scorta dell’informativa dell’Autorità competente ai sensi degli artt. 14 e 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Regione procede, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della Legge, all’esecuzione delle prestazioni necessarie per la rimozione dei gravi ed imminenti pregiudizi ovvero dei pericoli all’incolumità pubblica, indip

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Art. 17 - Disposizioni comuni agli interventi d’urgenza e di somma urgenza(Art. 18 L.R. n. 3/07)

1. I principi desumibili dalle disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 si applicano alle amministrazio

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Art. 18 - Bandi, avvisi e inviti(Artt. 19 e 84 L.R. n. 3/07)

1. I bandi di gara e gli avvisi di aggiudicazione, di pre-informazione, di post-informazione, nonché i programmi triennali e gli elenchi annuali, la cui pubblicità è obbligatoria, ai sensi delle norme vigenti in materia, sono pubblicati anche sul sito web dell’Osservatorio regionale degli appalti e concessioni, www.sitar-campania.it, accessibile anche dal portale della Regione Campania.

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Art. 19 - Tutela della legalità negli appalti(Artt. 20 e 51 L.R. n. 3/07)

1. Le stazioni appaltanti aderiscono ai protocolli di legalità di iniziativa degli Uffici Territoriali del Governo territorialmente competenti, al fine di garantire trasparenza e legalità nelle procedure di appalto.

2. La Regione, al fine di uniformare il comportamento delle stazioni appaltanti sul territorio regionale, promuove accordi con gli Uffici Territoriali del Governo per garantire la massima efficacia nel controllo sulla prevenzione e sul contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche.

3. Le amministrazioni agg

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Art. 20 - Elenchi di operatori economici(Art. 31 L.R. n. 3/07)

1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 31 della Legge, nei casi di cui al comma 2, l’amministrazione appaltante può individuare il soggetto affidatario attraverso un elenco di operatori economici unico per tutte le stazioni appaltanti della medesima amministrazione.

2. L’amministrazione può utilizzare l’elenco di cui al cui al comma 1 nei seguenti casi:

a) procedure in economia, ai sensi dell’art. 17 della Legge;

b) procedure di urgenza o somma urgenza, ai sensi dell’art. 18 della Legge;

c) procedura negoziata senza previo bando, ai sensi dell’art. 122, commi 7, 7-bis e 8 del Codice;

d) procedura negoziata senza previo bando, di cui all’art. 57 del Codice;

e) affidamento diretto, per lavori, servizi e forniture, nei casi co

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Art. 21 - Procedura ristretta semplificata per appalti di lavori(Art. 36 L.R. n. 3/07)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, entro il trenta novembre di ogni anno, possono pubblicare un avviso, con le modalità previste per l’avviso di pre-informazione di cui all’art. 63 del Codice, rivolto a tutte le imprese che abbiano i requisiti ivi richiesti, circa gli appalti di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla cui realizzazione procedere con la procedura ristretta semplificata. L’avviso contiene le modalità di richiesta di iscrizione, la data ed il luogo per il sorteggio pubblico di cui al comma 4, l’ufficio preposto per le informazioni e il relat

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Art. 22 - Verifica di congruità delle offerte(Art. 46 L.R. n. 3/07)

1. Ai sensi dell’art. 87 del Codice, se un’offerta appare anormalmente bassa, l’amministrazione aggiudicatrice richiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, procedendo secondo i successivi commi del presente articolo. All’esclusione può provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio.

2. Ai sensi dell’art. 88 del Codice, l’amministrazione aggiudicatrice richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione per iscritto delle giustificazioni. L’amministrazione aggiudicatrice, ovvero, se lo ritenesse opportuno, una commissione all’uopo nominata, esamina le giustificazioni prodotte e, ove dovesse ritenerle non sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, richiede per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti. L’offerente, entro un numero di giorni non inferiore a cinque, deve presentare per iscritto le precisazioni richieste.

3. L’amministrazione aggiudicatrice, ovvero la commissione ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa, l’amministrazione aggiudicatrice convoca l’offerente con un anticipo di giorni lavorativi non inferiore a tre, invitandolo a fornire ogni elemento ritenuto utile. Nel caso in cui l’offerente non dovesse presentarsi alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

4. Ai sensi

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CAPO IV - REALIZZAZIONE, CONTROLLO E COLLAUDO DELL’APPALTO E DELL’ATTIVITÀ CONCESSA


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Art. 23 - Direzione dell’esecuzione del contratto e collaudo in corso di esecuzione(Artt. 55, 58, 59 e 60 L.R. n. 3/07)

1. La direzione della esecuzione del contratto e il collaudo dello stesso sono condotti nel rispetto delle vigenti disposizioni.

2. Nel caso di prestazioni di servizi e forniture, il direttore dell’esecuzione del contratto è di norma il responsabile del procedimento, fatta eccezione per:

a) le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b) le prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologic

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CAPO V - FINANZIAMENTO REGIONALE AGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E NORME PER LA TRASPARENZA E LA SEMPLIFICAZIONE NEGLI APPALTI


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Art. 24 - Intervento finanziario regionale e modalità di erogazione(Artt. da 64 a 72 L.R. n 3/07 - Art. 27 L.R. n. 1/08 - Art. 18 L.R. n. 1/09)

1. L’intervento finanziario regionale a favore di investimenti ed opere promossi dagli enti locali e da altri enti abilitati sui quali sono esercitati il controllo e la vigilanza della Regione, si esplica con finanziamenti parziali o totali concessi sotto forma di:

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Art. 25 - Misure di semplificazione(Art. 83 L.R. n. 3/07)

1. La Regione e le amministrazioni di cui all’art. 1 della Legge, promuovono e favoriscono:

a) l’uso di strumenti telematici nella gestione delle procedure d’appalto;

b) la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici in via elettronica;

c) la possibilità di effettuare in via telematica i sopralluoghi di presa visione degli elaborati progettuali necessari ai fini della partecipazione ai bandi di gara indetti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono

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Art. 26 - Procedure alternative di risoluzione delle controversie(Art. 83 L.R. n. 3/07)

1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 239 ss. del Codice, per garantire il buon andamento dell’esecuzione dei contratti di appalto e forme di risoluzione di controversie alternative a quelle contenziose, è istituito l’Ufficio del Conciliatore presso l’Osservatorio regionale degli appalti e concessioni, dotato di una apposita segreteria tecnica presso la quale è tenuta una lista di conciliatori, distinta secondo le competenze tecniche e giuridiche, a cui possono essere iscritti:

a) magistrati a riposo ed avvocati dello Stato debitamente autorizzati o a riposo;

b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori;

c) tecnici in possesso di diploma di laurea, abilitati all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed

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CAPO VI - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE


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Art. 27 - Oggetto e ambito di applicazione

1. L’attribuzione dell’incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all’incremento della produttività.

2. Le norme del presente capo individuano:

a) le modalità e i criteri di riparto dell’incentivo rapporto all’entità e alla complessità delle opere da realizzare;

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Art. 28 - Costituzione e accantonamento dell’incentivo per la progettazione di opere pubbliche

1. Per le attività di progettazione di cui all’art 27, comma 4, l’incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, è calcolato nel limite massimo del 2% sull’importo pos

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Art. 29 - Compensi per la redazione di atti di pianificazione

1. Ai sensi dell’art. 11, comma 5, della Legge il 30% del compenso professionale, ovvero la diversa percentuale prevista dalla normativa vigente in materia, re

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Art. 30 - Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di cui all’art. 11, comma 4, della Legge sono effettuati con provvedimento del dirigente del settore, nel rispetto del principio di rotazione.

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Art. 31 - Soggetti beneficiari

1. Per i servizi di progettazione relativi ad appalti di lavori, la ripartizione dell’incentivo viene effettuata per ogni singolo intervento, fra i soggetti elencati nell’allegata tabella A.

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41361 420591
Art. 32 - Graduazione dell’incentivo per servizi di progettazione relativi a lavori

1. Per quanto attiene alla redazione di progetti e servizi di ingegneria ed architettura, relativi ad appalti o affidamenti di lavori, l’incentivo è ripartito sulla base della seguente graduazione:

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Art. 33 - Graduazione dell’incentivo per atti di pianificazione

1. Per quanto attiene alla redazione di atti di pianificazione l’incentivo è ripartito sulla base de

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Art. 34 - Ripartizione dell’incentivo per lavori e soggetti beneficiari

1. L’incentivo per la progettazione e per i servizi di ingegneria relativo all’appalto di lavori è ripartito, secondo la graduazione di cui all’art. 32, per ogni singola opera o lavoro, con le aliquote di cui alla Tabella A.

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Art. 35 - Ripartizione dell’incentivo per atti di pianificazione e soggetti beneficiari

1. L’incentivo per gli atti di pianificazione è ripartito, secondo la graduazione di cui all’art. 33, con le aliquote di cui all’allegata Tabella B. Il dirigente del settore competente, in relazione alle attività a svolgersi, indi

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Art. 36 - Gruppo di lavoro

1. Al fine di attivare le procedure relative ad ogni singolo appalto o atto di pianificazione, il dirigente del settore designato quale attuatore di ogni singola procedura, contestualmente alla nomina del responsabile unico del procedimento, costituisce con apposito provvedimento, anche sulla base degli elenchi di cui all’art. 77, comma 5, della Legge, il gruppo di lavoro formato da personale interno.

2. Nella costituzione del gruppo, il dirigente individua il personale in possesso delle capacità professionali ed operative specifiche richieste dalla singola procedura.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene in particolare

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Art. 37 - Criteri per la composizione del Gruppo di lavoro

1. Nella composizione del gruppo di lavoro si deve tener conto dei seguenti criteri:

a) la competenza e la composizione del gruppo devono essere adeguate alle specifiche tecniche e alla complessità

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41361 420597
Art. 38 - Incentivo in appalti di servizi e forniture

1. Ai sensi dell’art. 55, comma 8 della Legge, in caso di appalto di servizi o di forniture di

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Art. 39 - Attività svolte per enti terzi

1. Ai dipendenti regionali impegnati nelle attività richieste dagli enti terzi e definite in a

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Art. 40 - Esclusione dall’incentivo

1. Il responsabile del procedimento ed ogni altro componente del gruppo di cui all’art. 36 che

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Art. 41 - Liquidazione dell’incentivo

1. Il dirigente del settore competente provvede con determina alla liquidazione dell’incentivo a favore dei soggetti individuati ai sensi dell’art. 31, in relazione all’attività effettivamente svolta, come riscontrabile dai

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CAPO VII - NORME FINALI


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Art. 42 - Sistemi di premialità e penalità in materia di sicurezza(Art. 26, L.R. n. 3/07)

1. Il bando di gara, ovvero l’avviso di gara in caso di affidamento senza previo bando, e il contratto possono prevedere l’integrazione, fino ad un massimo del 2%, della garanzia fideiussoria prestata dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 113 del Codice, in caso di riscontrato e ripetuto inadempimento da parte della medesima dit

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Art. 43 - Clausole contrattuali speciali

1. Le disposizioni di cui agli artt. 19, comma 4 e ss., 21, comma 5, 23, commi 4 e 7, 26, 27 in quanto clauso

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Art. 44 - Norma transitoria

1. Il presente regolamento trova applicazione per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati su

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41361 420605
Art. 45 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Uffi

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Tabella A

Ruolo

Incarico

Aliquota (%)

Responsabile Unico del Procedimento

(comprende il ruolo di Responsabile dei lavori e di coordinatore del gruppo)

8

Redazione del progetto


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Tabella B

Ruolo

Incarico

Aliquota (%)

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