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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib.G.R. Molise 16/11/2009, n. 1074
Delib.G.R. Molise 16/11/2009, n. 1074
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[Premessa]La Giunta regionale (omissis) Visto il documento istruttorio |
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Documento istruttorio“Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, relativo all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise e per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, in attuazione del PEAR e della legge regionale del 7 agosto 2009, n. 22: “Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise””.Vista la deliberazione n. 1026 del 13 ottobre 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato le linee guida di cui all’oggetto, rinviandole per il parere di competenza alla III Commissione consiliare; considerato che la citata Commissione, nella seduta del 23 ottobre 2009 ha: - emendato il testo precedentemente approvato, aggiungendo all’articolo 2, comma 2 dopo “legge 349/1991” la seguente dicitura “e non sono sottoposti alle limitazioni di cui all’articolo 12 delle presenti linee guida” |
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ALLEGATO A - Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nella Regione Molise |
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Parte I - Disposizioni generali |
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1. Principi generali inerenti l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili1.1. L’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si inquadra nella disciplina generale della produzione di energia elettrica ed è atti |
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2. Campo di applicazione2.1. Le modalità amministrative e i criteri tecnici di cui alle presenti linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti sulla terraferma di |
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3. Opere connesse e infrastrutture di reteLa Regione Molise fa proprie ed applica le definizioni e le discipline sulle infrastrutture di rete dettate dal Dm 10 settembre 2010, dal TICA, dal D. Lgsl. 29/2011 e dalla disciplina di settore volte ad assicurare il miglior coordinamento tra i tempi di sviluppo e di realizzazione delle reti e degli impianti di produzione. |
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4. Oneri informativi a carico del gestore di rete4.1. AI fine di agevolare il coordinamento nell’autorizzazione degli impianti di connessione, i |
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5. Ruolo del gestore servizi elettrici (GSE)5.1. Per lo svolgimento di eventuali servizi inerenti attività statistiche e di monitoraggio c |
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6. Trasparenza amministrativa6.1. La Regione Molise renderà pubbliche, anche tramite il proprio sito web, le informazioni circa il regime autorizzatorio di riferimento a seconda della tipologia, della potenza dell’impianto e della localizzazio |
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7. Monitoraggio7.1. Ai fini dell’aggiornamento delle lince guida nazionali, eventualmente avvalendosi del GSE con le modalità di cui al punto 5, anche per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 387 del 2003, la Regione Molise redige e trasmette entro il 3 |
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8. Esenzione dal contributo di costruzione8.1. Fermi restando gli adempimenti fiscali previsti dalle vigenti norme, ai sensi dell’articol |
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Parte II - Regime giuridico delle autorizzazioni |
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10. Interventi soggetti ad autorizzazione unica10.1. Fatto salvo quanto previsto in relazione agli interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività (DIA) e di Attività di edilizia libera la costruzione, [‘esercizio e la modifica sostanziale di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province, se delegate. 10.2. Le disposizioni dell’articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003 si applicano alla costruzione ed esercizio di centrali ibride, inclusi gli impianti di combustione, di potenza termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca documentazione atta a dim |
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11. Interventi soggetti a denuncia di inizio attività (Dia) e interventi di attività edilizia libera: principi generali11.1. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, R per gli impianti di cui al paragrafo 12, la Regione non può richiedere l’attivazione del procedimento unico di cui all’articolo 12, comma 4, dei decreto legislativo 387/2003. Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa al la DIA, per tale procedimento unico. 11.2. Nel caso di interventi soggetti a DIA, in relazione ai quali sia necessario acquisire concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse sono acquisite e allegate alla Dia, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza. |
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12. Interventi soggetti a denuncia di inizio attività e interventi di attività edilizia libera: dettaglio per tipologia di impianto |
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FOTOVOLTAICO12.1. l seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dal punto 11.7 ed 11.8, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale: a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115): i. impianti aderenti o integrati nei tetti |
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IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA ALlMENTATI DA BIOMASSE, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS12.3. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.7 e 11.8, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale: a) Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell’articolo 27, comma 20, della legge 99/2009): i. operanti in assetto cogenerativo; |
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EOLlCO12.5. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.7 e 11.8, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale: a) Impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115): |
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IDROELETTRICO E GEOTERMOELETTRICO12.7. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.7 e 11.8, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale: |
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Parte III - Procedimento unico |
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13. Contenuti minimi dell’istanza per l’autorizzazione unica13.1. L’istanza, in bollo, per il rilascio dell’autorizzazione unica, fermo restando quanto previsto dai punti 13.2 e 13.3 dovrà essere presentata unicamente utilizzando il Modello di Domanda predisposto dalla Regione (disponibile sul sito Internet) e dovrà essere corredata da: a) progetto definitivo dell’iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell’impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. II ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale; b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare: i. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, copia di certificato camerale; ii. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l’analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, inclusi pollina ed oli vegetali, anche la provenienza della risorsa utilizzata che dovrà essere prodotta per il 60% nel raggio di 60 Km dalla sede dell’impianto di produzione dell’energia elettrica, salvo diversi accordi di programma stipulati con l’Ente Regione; per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi. Limitatamente agli impianti eolici andrà allegata perizia tecnica asseverata che dimostri la fattibilità tecnica ed economica dell’impianto. iii. relativamente agli impianti eolici di potenza non superiore ad I MW non è necessario produrre le rilevazioni anemometriche, né la sopra citata perizia asseverata; |
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14. Avvio e svolgimento del procedimento unico14.1. Il procedimento unico si svolge tramite conferenza di servizi, nell’ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per l’autorizzazione alla costruzione e l’esercizio dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili. Resta ferma l’applicabilità dell’articolo 14-bis della legge 241/1990 in materia di conferenza di servizi preliminare. 14.2. La documentazione elencata al punto 13.1, ferma restando la documentazione imposta dalle normative di settore e indicata dalla Regione Molise ai sensi del punto 6.1, è considerata contenuto minimo dell’istanza ai fini della sua procedibilità. 14.3. Il procedimento viene avviato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedi bili ai sensi delle leggi nazionali e regionali in materia di energia. 14.4. Se entro 20 giorni dalla presentazione dell’istanza, il Servizio Energia non comunica al richiedente l’improcedibilità motivata dell’istanza, il procedimento si intende avviato alla data di presentazione dell’istanza. Se l’improcedibil tà, comunicata nei termini di cui sopra, è determinata da carenza documentale, il proponente dispone di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione per integrare la documentazione. Qualora entro detto termine il proponente depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, il procedimento si intende automaticamente avviato alla data di integrazione. Nel caso in cui il proponente non proceda al l’integrazione richiesta, entro il termine previsto, il procedimento si intende archiviato. 14.5. Il superamento di eventuali limitazioni di tipo programmatico contenute nel Piano energetico regionale o delle quote minime di incremento dell’energia elettrica da fonti rinnovabili ripartite ai sensi dell’articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 R non preclude l’avvio e la conclusione favorevole del procedimento. 14.6. L’amministrazione procedente, non appena accertato che il progetto è esente da procedure ambientali (screening, VIA e/o valutazione di incidenza) ovvero le abbia positiva |
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15. Contenuti essenziali dell’autorizzazione unica15.1. L’autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all’esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competcn1ll delle amministrazioni coinvolte. 15.2. L’autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto definitivo approvalo e nei termini ivi previsti nonché dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere. 15.3. Ove occorra, l’autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l’autorizzazione unica non ha effetti di variante dello strumento urbanistico. Nell’ubicazione degli impianti in tali zone si dovrà tene |
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Parte IV - Criteri per la localizzazione degli impianti |
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16. Criteri per la localizzazione degli impianti16.1. Per la localizzazione degli impianti occorre rispettare i seguenti criteri: a) per i soli impianti eolici, fascia di rispetto non inferiore a 2 Km misurata dal perimetro dei complessi monumentali, 1 Km dal perimetro dei parchi archeologici, 500 metri dal perimetro delle aree archeologiche, come definiti al comma 2 dell’articolo 101 del D.lgs n. 42/2004 per non snaturare le modalità di utilizzo tipiche di luoghi storici, cambiando in modo radicale il paesaggio circostante; b) per i soli impianti eolici, fascia di rispetto non inferiore a 300 metri più 6 volte l’altezza massima dell’aerogeneratore dai centri abitati come individuati dallo strumento urbanistico comunale vigente al fine di preservare le zone a ridosso dei centri stessi e comunque nel rispetto dei limiti indicati nel Opcm del14 novembre 1997 e s.m.i.; c) per i soli impianti eolici, la distanza dai fabbricati adibiti a civile abitazione al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione unica non può essere inferiore a 400 metri e deve rispettare i lim |
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Parte V - Disposizioni transitorie e finali |
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17. Disposizioni transitorie e finali17.1. Le presenti linee guida costituiscono adeguamento della Regione Molise alla linee guida nazionali, approvate con D.M. 10 settembre 2010 e potranno essere aggiornate, con provvedimento di Giunta regionale allorché si renderà necessario, sia in relazione a disposizioni e/o aggiornamenti statali che in relazione a specifiche esigenze attuative ed organizzative regionali; |
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TABELLA 1
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Allegato 1 - Elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico1. L’autorizzazione ambientale integrata di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce; 2. l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del DIgs 42/2004 e s.m.i.; 3. la valutazione dell’impano ambientale prevista dalla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 di competenza dello Stato o della Regione; 4. l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dalla parte quinta decreto legislativo 152/2006, di competenza |
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Allegato 2 - Criteri per l’eventuale fissazione di misure compensative1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 6, decreto legislativo 387/2003, l’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province. 2. Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle presenti linee guida, che per l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non e dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l’autorizzazione unica può prevedere l’individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitiga |
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Allegato 3 - Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio |
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1. PremessaGli impianti colici, come gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscono un significativo contributo per il raggiungi mento degli obiettivi e degli impegni nazionali, comunitari e internazionali in materia di energia ed ambiente. Inoltre, l’installazion |
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2. Campo di applicazioneIl presente allegato si applica agli impianti eolici industriali soggetti all’autorizzazione un |
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3. Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggioL’impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle condizioni atmosferiche. L& |
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3.1. Analisi dell’inserimento nel paesaggioUn’analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra l’impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante per l’attivazione di buone pratiche di progettazione, presupposto indispensabile per l’ottimizzazione delle scelte operate. Le indicazioni metodologiche generali, riportate in corsivo, fornite dall’allegato tecnico del Dpcm 12 dicembre 2005 per la redazione della Relazione Paesaggistica, obbligatorie nei casi previsti dall’articolo 146 del Dlgs 42/2004, costituiscono comunque un utile riferimento per una puntuale analisi di qualsiasi contesto e paesaggio, alla luce dei principi della Convenzione europea del paesaggio. Pertanto le analisi del territorio dovranno essere effettuate attraverso una attenta e puntuale ricognizione e indagine degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio) in relazione al territorio interessato alle opere e al tipo di installazione prevista, fatta salva comunque la necessità, successiva al rilascio dell’autorizzazione, della scala di dettaglio ai fini delle verifiche di ottemperanza. Le analisi debbono non solo definire l’area di visibilità dell’impianto, ma anche il modo in cui l’impianto viene percepito all’interno del bacino visivo. Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti. Tali effetti possono derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazione. Si sottolinea l’importanza fondamentale, quale fonte di conoscenza, del sopralluogo che consente il rilievo, geometrico e fotografico, dello stato dei luoghi nei propri aspetti dimensionali, materici e d’uso e che permette l’immediato riscontro delle conoscenze acquisite a tavolino. Il sopralluogo rappresenta la prima modalità di rapporto con le caratteristich |
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3.2. Misure di mitigazioneSi segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione: a) Ove possibile, vanno assecondate le geometrie consuete del territorio quali, ad esempio, una linea di costa o un percorso esistente. In tal modo non si frammentano e dividono disegni territoriali consolidati; b) Ove possibile, deve essere considerata la singolarità e diversità di ogni paesaggio, evitando di interrompere un’unità storica riconosciuta; c) la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali; d) potrà essere previsto l’interramento dei cavidotti a media e bassa tensione, propri dell’impianto e del collegamento alla rete el |
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4. Impatto su flora, fauna ed ecosistemiL’impatto degli impianti eolici sulla vegetazione è riconducibile unicamente al danneggiamento e/o alla eliminazione diretta di habitat e specie floristiche. |
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4.1. Analisi dell’impatto su vegetazione e floraLa descrizione dello stato iniziale dei luoghi dovrà generalmente comprendere: - Analisi vegetazio |
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4.2. Analisi dell’impatto sulla faunaL’analisi dello stato iniziale dei luoghi dovrà generalmente comprendere: - Analisi faunistica sulle principali specie presenti nell’area di intervento e nell’area circostante, con particolare riferimento alle s |
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4.3. Analisi dell’impatto sugli ecosistemiL’analisi dello stato iniziale dei luoghi dovrebbe generalmente comprendere: - L&rs |
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4.4. Misure di mitigazioneSi segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione: a) minimizzazione delle modifiche dell’habitat in fase di cantiere e di esercizio; b) contenimento dei tempi di costruzione; |
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5. Geomorfologia e territorio |
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5.1. Analisi delle interazioni geomorfologicheNel caso in cui l’impianto sia progettato in un’area con rete viaria scarsa o inesistente, oppure la conformazione orografica presenti forti acclività, devono essere valute e ponderate le diverse opzioni per la realizzazione di nuove strade o l’adeguamento di quelle esistenti al passaggio degli automezzi di trasporto. Andrà valutata con attenzione l’ubicazione delle torri. In prossimità di aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico(Pai) elaborati dalle competenti Autorità di Bacino ai |
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5.2. Analisi della fase di cantiereDovranno essere indicati i percorsi utilizzati per il trasporto delle componenti dell’impianto fino al sito prescelto, privilegiando l’utilizzo di strade esistenti ed evitando la realizzazione di modifiche ai tracciati, compatibilmente con le varianti necessarie al passaggio dei mezzi pesanti e trasporti speciali. |
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5.3. Misure di mitigazioneSi segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione: a) minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 400 m e comunque nel rispetto dei limiti indicati nel Dpcm del 14 novembre 1997 e s.m.i.; |
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6. Interferenze sonore ed elettromagnetiche |
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6.1. Analisi delle sorgenti sonoreIl rumore emesso dagli impianti eolici deriva dalla interazione della vena fluida con le pale del rotore in movimento e dipende dalla tecnologia adottata per le pale e dai materiali isolanti utilizzati. La |
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6.2. Analisi delle interferenze elettromagnetiche ed interferenze sulle telecomunicazioniL’interferenza elettromagnetica causata dagli impianti eolici è molto ridotta nei casi in cui il trasporto dell’energia prodotta avviene tramite l’utilizzo di linee di trasmissione esistenti. Diverso è il caso in cui le linee elettriche siano appositamente progetta |
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6.3. Misure di mitigazioneSi segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione: a) Utilizzo di generatori a bassa velocità e con profili alari ottim |
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7. Incidenti |
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7.1. Analisi dei possibili incidentiÈ opportuno prendere in esame l’idoneità delle caratteristiche delle macchine, in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito. In tal senso: |
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7.2. Misure di mitigazioneSi segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione: |
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8. Impatti specifici, nel caso di particolari ubicazioniQualora nelle prossimità del sito oggetto dell’installazione siano presenti particolari |
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9. Termine della vita utile dell’impianto e dismissioneAI termine della vita utile dell’impianto si deve procedere alla dismissione dello stesso e ripristino del sito in condizioni analoghe allo stato originario (interventi di riforestazione e afforestazione, ecc.). A tale riguardo il proponente fornirà garanzia della effettiva dismissione e del ripristino del sito con le modalità indicata al paragrafo 5.3, lettera g). |
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