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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib.G.R. Veneto 04/08/2009, n. 2499
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- Deliberaz. G.R. 31/03/2015, n. 434
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[Premessa] |
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Allegato A - Integrazione alle linee guida in materia di edilizia sostenibile ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. 9 marzo 2007, n. 4 (Dgr 7 luglio 2009, n. 2063)Incentivi urbanistici ed edilizi ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3 della L.R. 8 luglio 2009, n. 14 L’incidenza che le linee guida regionali in materia di edilizia sostenibile esercitano sugli strumenti urbanistici e sul regolamento edilizio comunale è espressamente evidenziata nella legge regionale n. 4/2007; l’edilizia sostenibile può infatti essere compiutamente realizzata attraverso la condivisione degli stessi principi e criteri da parte degli strumenti che regolano l’assetto del territorio e l’attività insediativa ed edilizia. Nello specifico, l’art. 5 della L.R. n. 4/2007, stabilisce che le linee guida regionali in materia di edilizia sostenibile costituiscano il riferimento ai fini dello scomputo dei volumi tecnici e delle murature perimetrali degli edifici realizzati per il contenimento del fabbisogno energetico. La L.R. n. 14/2009 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” nel promuovere la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e la ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e considerati inadeguati rispetto gli attuali standard qualitativi, stabilisce che tali interventi di ricostruzione possano prevedere aumenti fino al 40 per cento del volume esistente per gli edifici residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso situati in zona territoriale propria, solo qualora, per la ricostruzione, vengano utilizzate le tecniche costruttive di cui alla legge regionale n. 4/2007. In coerenza con i contenuti della stessa legge, le nuove disposizioni stabiliscono che la volumetria assentibile in ampliamento sia graduata secondo quanto indicato nelle linee guida in materia di edilizia sostenibile, opportunamente integrate. Le presenti integrazioni delle linee guida, finalizzate all’applicazione dell’art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2009, riguardano pertanto la determinazione, rispettivamente per gli edifici a destinazione residenziale e per quelli destinati ad altri usi, della volumetria e della superficie coperta assentibili in ampliamento, definite in rapporto alla qualità energetica ed ambientale dell’intervento considerato, nonché la revisione del sistema di valutazione degli interventi relativamente agli edifici destinati ad uso non residenziale, in quanto le linee guida già elaborate e in vigore, sono specificamente finalizzate alla valutazione dell’edilizia abitativa. Sistema di valutazione degli interventi e definizione delle linee guida per gli edifici con diversa destinazione d’uso da quella residenziale Relativamente agli edifici residenziali, le prestazioni energetico - ambientali degli interventi di cui alla L.R. n. 14/2009 sono valutate mediante il complesso dei 34 criteri (raggruppati in 17 categorie e in 7 aree tematiche) e mediante la struttura di valori (i pesi attribuiti a ciascun criterio, Categoria e area), già utilizzati, ai sensi della Dgr 2063/2009, per l’assegnazione delle agevolazioni regionali di cui all’art. 4 della L.R. n. 4/2007. Non tutte le schede comprese in tali linee guida, costituenti un sistema completo di valutazione dei diversi aspetti determinanti nell’attestazione della sostenibilità in edilizia, possono, tuttavia, essere utilizzate anche per la valutazione degli edifici con diversa destinazione d’uso. In molti casi, infatti, i parametri di riferimento, sia derivati dalla normativa vigente, sia dalla prassi consolidata, sono molto diversi, mentre, in relazione ad alcuni aspetti, è proprio la prestazione esaminata a possedere caratteristiche specifiche. In considerazione di tale situazione, si è ritenuto di procedere alla selezione, nell’ambito dei citati 34 criteri, di quelli direttamente utilizzabili per la valutazione di interventi su edifici destinati ad usi diversi da quello abitativo, nell’obiettivo di conseguire, comunque, un sistema coerente, affidabile e sufficientemente articolato per consentire una corretta valutazione, utilizzabile nel dimensionamento degli incentivi previsti dall’art. 3 della legge regionale n. 14/2009. Si sono, pertanto, individuati 19 criteri che rappresentano tutte le 7 aree tematiche delle linee guida vigenti, riorganizzando il sistema di attribuzione del punteggio, come illustrato nel quadro riepilogativo che segue.
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