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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Veneto 04/08/2009, n. 2373
Delib. G.R. Veneto 04/08/2009, n. 2373
Delib. G.R. Veneto 04/08/2009, n. 2373
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[Premessa]Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, R in attuazione della Direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, ha semplificato le procedure amministrative per la realizzazione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. L’art. 12 del decreto, prevede, nello specifico, che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla loro costruzione e relativo esercizio, siano soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province da essa delegate. Con deliberazione di Giunta Regionale dell’8 agosto 2008, n. 2204, sono state approvate le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione, istallazione e esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Con tale provvedimento sono stati fo |
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ALLEGATO A - DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA DI COMPETENZA REGIONALE PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI IMPIANTI EOLICI E FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA |
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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICAL’istanza, relativa all’installazione e l’esercizio dell’impianto, ovvero all |
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2. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ESSENZIALEIl Dirigente della Direzione Urbanistica, ricevuta la domanda da parte della Segreteria all’Ambiente e Territorio, verifica entro 10 giorni la completezza e conformità della domanda presentata alla documentazione essenziale prevista all&rsq |
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3. AVVIO DEL PROCEDIMENTO E CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZIIl Dirigente della Direzione Urbanistica, comunica al proponente l’avvio del procedimento e, contestualmente, indice e convoca la conferenza di servizi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione (ai sensi del cit. art. 12, c. 3). L’atto di convocazione della conferenza di servizi precisa: - luogo, giorno e ora dell’incontro; - ubicazione, tipologia e caratteristiche dimensionali dell’impianto; - il rappresentante regionale nominato a presiedere la conferenza di servizi; - l’eventuale individuazione di altri soggetti pubblici e p |
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4. SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZILa Conferenza di servizi è presieduta dal Dirigente della Direzione Urbanistica, o da suo delegato, il quale nomina un segretario della Conferenza di servizi incaricato della verbalizzazione. La Conferenza di servizi decide al suo interno le modalità di sv |
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5. ISTRUTTORIA DI COMPETENZA REGIONALE |
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5.1 Principi generaliL’istruttoria regionale riguarda principalmente la verifica del rispetto delle normative e degli strumenti pianificatori vigenti relativi alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-urbanistico (ai sensi del cit. art. 12, c. 3). In particolare al fine della formazione del parere regionale potranno essere richiesti specifici pareri alle strutture comp |
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5.2 Impianti ubicati in zona agricolaNel caso di ubicazione dell’impianto in zona classificata agricola, ferma restando la possibilità di presentare domanda di autorizzazione unica anche da parte di sogg |
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“5.3 Impianti soggetti a VIAN1 Sono soggetti a Valutazione di |
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“5.4 Impianti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIAN1 Sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambien |
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6. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTOQualora il procedimento di autorizzazione unica necessiti di variante allo strumento urbanistico comunale, il motivato dissenso espresso dalla Regione in sede di conferenza impedisce l’approvazione della variante e quindi il rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi di quanto disposto con circolare regionale 16/01, punto 4. Ai sensi della D.G.R.V. n. 2204/2008, il procedimento amministrativo avviato a seguito dell’istanza da parte della Ditta interessata, si conclude con una deliberazione della Giunta regionale di rilascio ovvero di diniego dell’autorizzazione unica valutate le conclusioni della conferenza di servizi. Tale provvedimento finale sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi - fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti o comunque susseguenti alla realizzazione delle opere - ogni altro atto, intesa, pa |
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CONTROLLI E VERIFICHELa Regione si riserva la possibilità di eseguire controlli sulle varie fasi di realizzazione, |
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VARIAZIONI DELL’AUTORIZZAZIONEUn nuovo soggetto può subentrare ad un soggetto autorizzato alla costruzione e all’eserc |
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ALLEGATO B - DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI IMPIANTI EOLICI E FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICALa domanda di autorizzazione unica, corredata dell’imposta di bollo e della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, deve contenere le attestazioni relative all’assoggettabilità o meno dell’impianto: - alla verifica di impatto ambientale (screening VIA); - alla valutazione di impatto ambientale (VIA); - alla valutazione di incidenza ambientale (VINCA); - alla verifica di compatibilità paesaggistica; - alla verifica di compatibilità idraulica; Il richiedente invia contestualmente una copia dell’istanza e della documentazione, nonché delle eventuali successive modifiche e integrazioni, a tutti gli alt |
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ALLEGATO C - CHIARIMENTI SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE |
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1. DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀSi applica la disciplina della Denuncia di Inizio Attività di cui al D.P.R. 380/2001per la rea |
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2. COMUNICAZIONE PREVENTIVAAlla Denuncia di Inizio Attività, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, lettera a) del D.lgs. 19/08/2005 N.192 (ossia ad esclusione degli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D. |
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3. AUTORIZZAZIONE COMUNALENel caso non siano necessarie altre autorizzazioni di amministrazioni diverse da quella comunale, sono altresì di competenza comunale tutti gli altri impianti esclusi dalle procedure di V.I.A. o di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ossia: - impianti fotovoltaici parzialmente integrati, così come definito dal comma 8, art. 5 del D.M. 19.02.07, di potenza superiore ai 20 KW; - fotovoltaici non integrati di potenza compresa tra i 20 KW e 1 MW (ridotta a 500KW se ubicati anche parzialmente in area naturale protetta ai sensi della L.394/91). - eolici di potenza compresa tra i 60 kW e 1 MW (ridotta a 500KW se ubicati anche parzialmente in area naturale protetta ai sensi della L.394/91), con esclusione in ogni caso di quelli ubicati in area vincolata ai sensi del d.lgs. 42/04; Il procedimento di competenza comunale non può, in ogni caso, comportare variante urbanistica. |
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