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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 25/10/2018, n. 36
L. R. Veneto 25/10/2018, n. 36
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Art. 1 - Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "e il mercato del lavoro regionale.". 2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le paro |
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Art. 2 - Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "un efficace coordinamento tra Regione, province ed enti locali in tema di politiche del lavoro, formazione, orientamento e monitoraggio del mercato del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "il coordinamento tra Regione ed enti locali in tema di politic |
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Art. 3 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. Il comma 1 dell'articol |
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Art. 4 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. Al comma 5 dell'articol |
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Art. 5 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. Il comma 5 dell'articol |
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Art. 6 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. Al comma 3 dell'articol |
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Art. 7 - Modifiche dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "coordinandosi con i soggetti che erogano i servizi per il lavoro di cui all'articolo 21," sono soppresse. 2. Prima della lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 sono inserite le seguenti: "0a) direzione e coordinamento operativo nonché monitoraggio delle attività di erogazione della rete pubbl |
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Art. 8 - Modifiche dell'articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è sostituita dalla seguente: "a) proporre, entro sessanta giorni dalla nomina, il regolamento che disciplina l'organizzazione, la dotazione organica, il funzion |
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Art. 9 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è sostituito dal seguente: "1. La Regione promuove un sistema di servizi per il lavoro fondato su |
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Art. 10 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale svolge le seguenti funzioni tramite il sistema dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 20: a) accoglienza e informazione; b) orientamento di base; c) orientamento specialistico ed individualizzato, nonché l'analisi delle competenze in relazione ai fabbisogni del mercato del lavoro; d) ausilio alla ricerca di un'occupazione ed accompagnamento al lavoro, anche intensivo; e) rilevazione dei fabbisog |
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Art. 11 - Inserimento dell'articolo 21-bis nella legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. Dopo l'articolo 21 dell |
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Art. 12 - Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "sia rispetto alle province ed agli altri enti locali, sia rispetto alle istituzioni scolastiche e agli organismi di formazione accreditati, ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli |
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Art. 13 - Modifiche dell'articolo 23 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "entro c |
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Art. 14 - Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. Al comma 1 dell'articol |
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Art. 15 - Modifiche dell'articolo 25 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisiti i pareri d |
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Art. 16 - Modifiche dell'articolo 26 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale può affidare agli operatori accreditati ai sensi dell'articolo 25 lo svolgimento di servizi per il lavoro diversi da quelli riservati alla rete pubblica dei servizi per il |
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Art. 17 - Modifiche dell'articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. L'articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è sostituito dal seguente: "Art. 28 - Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV). 1. La Regione, allo scopo di garantire la più ampia disponibilità e fruibilità delle politiche del lavoro, realizza il Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV). |
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Art. 18 - Modifiche dell'articolo 29 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. Al comma 2 dell'articolo 29 del |
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Art. 19 - Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. Al comma 4 dell'articol |
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Art. 21 - Modifica dell'articolo 34 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. Il comma 2 dell'articol |
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Art. 22 - Modifica dell'articolo 37 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. Al comma 1 dell'articol |
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Art. 23 - Modifica dell'articolo 39 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. Al comma 1 dell'articol |
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Art. 24 - Modifica dell'articolo 40 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. Al comma 1 dell'articol |
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Art. 25 - Modifiche dell'articolo 41 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. Al comma 4 dell'articolo 41 della legge regiona |
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Art. 26 - Modifiche dell'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è sostituito dal seguente: "1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tre tipologie previste dalla normativa nazionale, anche in collaborazione con gli enti scolastici e formativi: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) apprendistato professionalizzante; c) apprendistato di alta formazione e ricerca.". 2. La |
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Art. 27 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. La rubrica dell'articolo 48 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è sostituita dalla seguente: "Riconoscimento dei risultati di apprendimento acquisiti in contesti formali, non formali e informali.". |
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Art. 28 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" |
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Art. 29 - Modifica dell'articolo 55 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. Al comma 1 dell'artico |
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Art. 30 - Modifica dell'articolo 56 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"1. Al comma 3 dell'artico |
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Art. 31 - Norma finanziaria1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente legge, quantificati in euro 2.500.000,00 per l'e |
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Art. 33 - Norme finali1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, avvalendosi delle strutture competenti in materia, adotta gli indirizzi sull |
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Art. 34 - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3: a) articolo 2, comma 2, lettera e); |
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Art. 35 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. |
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