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L. R. Emilia Romagna 02/03/2009, n. 2

Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile.
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[Premessa]



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CAPO I - Principi e norme generali


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Art. 1 - Principi

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, promuove livelli ulteriori di intervento e garan

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni di cui decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, R in materia di tutela della sa

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CAPO II - Disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute e del lavoro nei cantieri edili pubblici e privati


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Art. 3 - Promozione della sicurezza nei cantieri

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell'irregolarità delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della legalità e della qualità del lavoro, favorendo la piena e più efficace applicazione, anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi ed attuativi.

2. A tal fine la Regione promuove:

a) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori che operano nel cantiere, comprensive dei percorsi volti a garantire gli standard formativi individuati dalla Giunta regionale per l'apprendistato in edilizia;

b) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori e ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l'adozione delle misure di sicurezza, relativamente a lavori particolarmente complessi o pericolosi;

c) la real

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Art. 4 - Razionalizzazione dell'attività amministrativa

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle competenze del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, promuove la sottoscrizione di accordi con gli enti pubblici competenti in materia, finalizzati a razionalizzare e semplificare l'attività amministrativa, nonché a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di vigilanza e di controllo dei cantieri. A tal fine la Regione valorizza gli strumenti di

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Art. 5 - Attività di monitoraggio e segnalazione

1. La Regione svolge funzioni di osservatorio per la sicurezza e tutela del lavoro nei cantieri, anche mediante integrazione con le attività dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 R (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e con le attività del Servizio Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Le funzioni di osservator

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Art. 6 - Requisiti tecnici

1. L'Assemblea legislativa regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento tecnico, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 R (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), concernenti i requisiti tecnici cogenti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a) della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31

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CAPO III - Strumenti di incentivazione e disciplina dei contributi regionali


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Art. 7 - Incentivi al committente

1. La Regione definisce gli incentivi economici, anche a seguito di accordi con altri enti interessati, a favore dei committenti che affidano l'esecuzione di lavori ad imprese che svolgono la loro attività secondo principi di responsabilità sociale, così come specificati nel presente articolo.

2. Al fine di ottenere gli incentivi di cui al comma 1, l'esecuzione dei lavori deve essere affidata ad imprese che:

a) si impegnino a garantire, in riferimento a tutta la durata dei lavori, l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi, da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i lavori stessi, finalizzati a verificare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, nonché il rispetto delle norme contrattuali di lavoro vigenti e degli indici minimi di congruità ivi

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Art. 8 - Incentivi alle imprese

1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla concessione di contributi alle imprese edili previsti dalle vigenti leggi regionali di settore, prevede che tra i requisiti o i criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti l'impegno ad attu

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Art. 9 - Disposizioni relative alla tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri di edilizia residenziale pubblica e sociale

1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla concessione di contributi richiesti da committenti per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica o sociale previsti dalle vi

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Art. 10 - Selezione degli operatori economici che realizzano lavori pubblici

1. Qualora il contratto sia affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggio

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Art. 11 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge si fa

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