In relazione all’istanza in oggetto, acquisita al prot. gen. n. 124442 del 31/12/2012, si rappresenta che il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 23 gennaio u.s., ha deliberato l’invio delle seguenti considerazioni.
Il Comune di Asti, con nota pervenuta in data 31/12/2012, prot. 124442, ha sottoposto all’attenzione di questa Autorità un’istanza di parere ai sensi dell’art. 69, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, allegando la bozza del Bando di gara, il Disciplinare di gara, la bozza dello Schema di contratto, la bozza di Capitolato.
Il richiedente è infatti in procinto di bandire una gara per affidare il servizio triennale di facchinaggio interno ed esterno, avente ad oggetto trasporti e traslochi, manifestazioni ed allestimento di seggi elettorali, della durata di mesi 36, con procedura aperta, da assegnarsi con il criterio del prezzo più basso. Il richiedente afferma di voler inserire nel Capitolato speciale d’appalto una clausola che, in caso di cambio di gestione, prevede l’obbligo della ditta aggiudicataria di assorbire il personale già alle dipendenze del precedente affidatario. Dalla istanza di parere emerge altresì che – per l’affidamento dell’appalto indicato – l’importo stimato massimo dell’appalto è di € 365.000,00.
Al fine di rendere al Comune istante il parere in oggetto, si deve preliminarmente evidenziare, con specifico riguardo alle particolari condizioni di esecuzione dell’appalto in concreto richieste, che l’Amministrazione comunale ha previsto di inserire nel Capitolato speciale d’appalto una clausola ispirata alla promozione e alla valorizzazione di esigenze sociali (c.d. clausola sociale).