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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Le clausole sociali nei contratti pubblici
- Redazione Legislazione Tecnica
Le clausole sociali nei contratti pubblici
Le clausole sociali nei contratti pubblici
DEFINIZIONE DI CLAUSOLA SOCIALE E QUADRO NORMATIVO |
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Che cosa sono le “clausole sociali”In via generale l’art. 3 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, definisce alla lettera qqq) “clausole sociali” le “disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati s |
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Norme di riferimento sulle clausole sociali |
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Fondamento comunitarioGià dagli anni ‘90 la Commissione europea aveva iniziato ad occuparsi di tale argomento, soffermandosi sulle diverse e possibili prescrizioni di indole sociale a disposizione delle stazioni appaltanti per garantire la stabilità occupazionale nell’ambito degli appalti pubblici. |
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Disciplina nazionaleNel previgente Codice, il fondamento di possibili clausole sociali veniva rinvenuto nell’art. 69 del D. Leg.vo 163/2006 che - in recepimento dell’art. 26 della Direttiva 2004/18/CE - prevedeva la possibilità per le stazioni appaltanti di esigere condizioni particolari, di carattere sociale, per l’esec |
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Linee guida e chiarimenti ANACCon la Delib. ANAC 13/02/2019, n. 114 (G.U. 28/02/2019, n. 50), sono state emanate le Linee guida ANAC n. 13, concernenti le modalità di applicazione e di funzionamento dell’istituto della clausola sociale prevista dall&rsq |
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ASPETTI APPLICATIVI E PRATICI della clausola SOCIALE |
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Contratti cui si applica la clausola sociale ed esclusioniLa disciplina contenuta nell’art. 50 del D. Leg.vo 50/2016 (punto 2 R delle Linee guida ANAC n. 13): a) |
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Obblighi della stazione appaltante e dell’operatore in relazione alla clausola socialeLa stazione appaltante: a) nei casi in cui sussiste l’obbligo di previsione, esplicita i presupposti per l’applicazione della clausola sociale nella determina a contrarre (punto 2.2 R delle Linee guida ANAC n. 13); b) negli altri casi, motiva in ordine alla scelta effettuata (punto 2.2 R delle Linee guida ANAC n. 13); c) inserisce la clausola sociale all’interno della lex specialis di gara (punto 3.1 R delle Linee guida ANAC n. 13); |
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Clausole sociali in convenzioni o accordi quadro stipulati da centrale di committenzaSi segnala anche il Com. ANAC 29/05/2019, con il quale sono stati forniti chiarimenti su alcune criticità applicative segnalate da soggetti aggregatori, concernenti i dati che la stazione appaltante - nel rispetto della clausola sociale - deve indicare nella documentazione di gara per la formulazione dell’offerta e la presentazione del piano di compatibilità, da pa |
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Clausola sociale e scelta del CCNL da applicareL’art. 30 del D. Leg.vo 50/2106, comma 4, nell’imporre l’applicazione al personale impiegato nel servizio di un contratto collettivo in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, nonché &ldq |
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Diritti dei lavoratori in caso di violazione della clausolaIn caso di violazione della clausola, i lavoratori interessati possono: |
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ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA SULLA CLAUSOLA SOCIALE |
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Giurisprudenza formatasi in vigenza del D. Leg.vo 163/2006 |
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Iniziale orientamento teso ad escludere la legittimità della clausola socialeIn ambito nazionale, inizialmente, si era formato un orientamento negativo. In particolare, il Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 25/02/2010, n. 44, |
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Successivo orientamento favorevoleIn contrasto a tale orientamento negativo, si era tuttavia venuta registrando un’apertura della giurisprudenza nei riguardi della clausola sociale. Come si vedrà, le acquisizioni di tale successivo orientamento sono state sostanzialmente recepite nelle indicazioni rese dalla Delib. ANAC 13/02/2019, n. 114. Tale orientamento (pur disattendendo in ogni caso la tesi per la quale dall’inosservanza della clausola potesse discendere un effetto automaticamente e rigidamente escludente dalla gara) riteneva che detta clausola fosse legittima, ove interpretata nel senso che l’appaltatore subentrante dovesse prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, ma solo a condizione che il loro numero e la loro qualifica fossero armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante. Questo sulla base del presupposto che l’iniziativa economica privata è sì libera, ma deve avere riguardo anche all’utilità sociale. Sul punto, già C. Stato 27/11/2014, n. 5890, aveva avuto modo di chiarire come la clausola sociale dovesse essere interpretata evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente: ciò in conformità ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza. |
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Rispetto della clausola sociale e libertà di organizzazione dell’imprenditoreLa clausola sociale deve conformarsi ai principi nazionali e comunitari; conseguentemente, l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante. La clausola sociale funge in altri termini da strumento pe |
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Bilanciamento delle esigenze del datore di lavoro e dei lavoratoriNel bilanciamento tra contrapposte esigenze la clausola sociale ammette il sacrificio degli interessi dei lavoratori rispe |
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Clausola sociale che rende l’offerta troppo onerosaQuando l’applicazione della clausola sociale, nel rigido significato ad essa attribuito dalla lex specialis, |
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Clausola sociale e determinazione costi della manodoperaNon appare possibile una determinazione dei costi della manodopera “per relationem”, avuto riguardo all |
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Cogenza della clausola sociale per le stazioni appaltantiLa disposizione di cui all’art. 50 del D. Leg.vo 50/2016 è cog |
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Lavoratori non assorbiti e ammortizzatori socialiI lavoratori che non trovino spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriorm |
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Appaltatore subentrante che esegue il servizio con un numero inferiore di oreAnche se la legge di gara preveda l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori dipendenti dal precedente gestore del s |
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Verifica del rispetto della clausola socialeIl rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale riguarda non la fase di formulazione dell’of |
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Mancato rispetto clausola sociale ed esclusione dell’operatore economicoPosto che l’art. 30 del D. Leg.vo 50/2016 prevede, al comma 3, che gli operatori economici debbano rispettare, nell’esecuzione degli appalti, gli obblighi in materia di lavoro previsti dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali, ne consegue che la mancata applicazione ai lavoratori dell’appaltatore uscente della clausola sociale da parte dell’appaltatore subentrante si configura come vio |
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