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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 27/06/2008, n. 10
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[Premessa] |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge, anche in attuazione dell'articolo 2, commi da 16 a 22, della legge 24 dicembre |
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Art. 2 - Natura1. Le Comunità Montane sono unioni di Comuni, montani e parzialmente montani, anche appartenen |
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Art. 3 - Ambiti territoriali1. La Regione, con delibera del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, individua nel numero massimo di quindici gli ambiti territoriali per la costituzione delle Comunità Montane, la cui popolazione non può essere inferiore a 10.000 abitanti. 2. L'individuazione di cui al comma 1 è effettuata con il procedimento di cui all'articolo 6, tenendo conto dei seguenti criteri: a) rilevanza delle aree montane, contiguità territoriale e grado di integr |
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Art. 4 - Territori classificati montani1. Sono Comuni montani o parzialmente montani quelli il cui territorio è classificato montano |
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Art. 5 - Principio di non sovrapposizione tra enti associativi1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione di rifiuti, il Comune facente parte di una Comuni |
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Art. 6 - Procedimento di concertazione1. Allo scopo di definire gli ambiti territoriali, la concertazione si svolge tra la Giunta regionale e le Comunità Montane, i Comuni e le associazioni regionali rappresentative degli Enti Locali (ANCI - UPA - UNCEM e Lega delle Autonomie) e si realizza ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, art. 3 comma 5, garantendo ai soggetti interessati |
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Art. 7 - Modalità per la costituzione delle Comunità montane1. Il Presidente della Giunta regionale, con apposito decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della d |
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Art. 8 - Statuto della Comunità montana1. La Comunità Montana adotta il proprio statuto. |
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Art. 9 - Modalità di approvazione dello Statuto1. Lo Statuto è deliberato dall'organo rappresentativo della Comunità montana con il voto favorevole di due terzi dei componenti assegnati. 2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole |
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Art. 10 - Criteri di ripartizione dei finanziamenti1. Le risorse derivanti da programmi e iniziative cofinanziate dall'Unione Europea o da atti di programmazione negoziata, nonché i finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti, di opere e di interventi, previsti nei Piani di Sviluppo Socio Economico, a valere sulle risorse del bilancio regionale proprie o trasferite dallo Stato, sono ripartiti ed assegnati in conformità delle rispettive discipline specifiche. |
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Art. 11 - Organi della Comunità montana1. La Comunità Montana ha un organo rappresentativo - consiglio, un organo esecutivo - giunta |
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Art. 12 - Composizione ed elezione dell'organo rappresentativo.1. L'organo rappresentativo della Comunità Montana è costituito da sindaci, assessori o consiglieri dei Comuni membri, eletti dai rispettivi consigli che deliberano in tal senso nella prima seduta successiva al loro insediamento e, comunque, non oltre il quarantacinquesimo giorno dallo stesso. Trascorso tale termine, si considera rappresentante del Comune inadempiente il Si |
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Art. 13 - Cause di scioglimento dell'organo rappresentativo1. Sono causa di scioglimento del Consiglio della Comunità Montana: a) la mancata elezione del Presidente e dell'Organo esecutivo secondo quanto previsto all'art. 16; b) la rimozione, la decadenza, |
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Art. 14 - Rinnovo e permanenza in carica dell'organo rappresentativo comunitario1. Il rinnovo dell'organo rappresentativo comunitario consegue alla tornata elettorale ordinaria dei |
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Art. 15 - Composizione dell'organo esecutivo1. In ottemperanza all'articolo 2, comma 18, lett. b) della Legge 24.12.2007, n. 244, il numero dei c |
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Art. 16 - Elezione degli organi esecutivi1. L'organo rappresentativo della Comunità montana elegge al proprio interno il Presidente e gli altri componenti dell'organo esecutivo con un'unica votazione, sulla base di un documento programmatico, contenente la lista dei candidati alle suddette cariche, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri a |
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Art. 17 - Presidente1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente ed esercita le funzioni che gli sono att |
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Art. 18 - Indennità1. In attuazione dell'articolo 2, comma 18, lett. c) della legge 24.12.2007, n. 244 ed ai fini del contenimento dei costi degli organi, al Presidente e agli Assessori della Comunità montana non &egra |
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Art. 19 - Riduzione del numero delle Comunità montane1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione provvede, in attuazione dell'artico |
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Art. 20 - Procedimento di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane mediante accorpamento1. Il procedimento di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane mediante accorpamento ai sensi dell'articolo 19, è avviato dalla Giunta Regionale anche a seguito di richiesta, previamente concertata tra le Comunità Montane, i Comuni e le associazioni regionali rappresentative degli Enti Locali interessati alla materia, trasmessa dall'UNCEM alla Giunta Regionale, Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli - Pescara, entro e non oltre il 31.08.2008. 2. |
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Art. 21 - Scioglimento di Comunità Montane, scioglimento per trasformazione in unione di Comuni o per incorporazione ad unioni di Comuni esistenti1. Qualora tutti o almeno l'80% dei Comuni facenti parte di una Comunità Montana deliberino lo scioglimento della Comunità montana ovvero, lo scioglimento con contestuale trasformazione in una Unione di Comuni, anche allargata ad altri Comuni non montani, o con incorporazione ad una Unione già esistente, la Comunità Montana trasmette entro il 31.08.2008 il relativo atto deliberativo alla Giun |
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Art. 22 - Disposizioni finali e transitorie1. Al fine di verificare la sostenibilità della presente legge nel tempo, sono attivati sistemi di monitoraggio e valutazione degli effetti prodotti dalla norma a regime. 2. Fino alla data di emanazione dei decreti del Presidente della Giunta Regionale effettuata ai sensi degli articoli 20 e 21, le Comunità Montane sono quelle costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, elencate nell'allegata tabella "B". |
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Art. 23 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 10 della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2008 in € 300.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito della U.P.B. 14.01.004 sul capitolo 121540, denominato |
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Art. 24 - Ulteriori disposizioni finanziarieOmissis |
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Art. 25 - Modifiche ed abrogazione di norme1. All'art. 8, comma 6, della L.R. n. 95/2000, R sono aggiunti i seguenti commi: |
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Art. 26 - Spese per infrastrutture del Campionato Europeo di Basket Femminile "Chieti 2007"1. Per i maggiori oneri sostenuti dal Comitato Organizzatore del campionato Europeo di Basket Femminile dell'anno 2007, costituito con atto notarile del 19 dicembre 2005 |
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Art. 27 - Integrazioni all' art. 1 della L. R. 28 Dicembre 2006, n. 47 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007 - 2009 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2007)Omissis |
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Art. 28 - Entrata in vigore |
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TABELLA "A" allegata alla legge "Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali"Omissis |
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TABELLA "B" allegata alla legge "Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali"Omissis |
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