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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Economia e Fin. 27/06/2017
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[Premessa]IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di seguito “decreto n. 633 del 1972”, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell’imposta sul valore aggiunto; |
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Art. 1. - Attuazione dell’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 501. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’art. 1 è sostituito dal seguente: “Art. 1. (Principi generali). — 1. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all’art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle società ivi contemplate, di seguito “pubbliche amministrazioni e società”, e per le quali tali soggetti non sono debitori d’imposta ai sensi della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, si applicano le disposizioni del presente decreto. 2. Per le operazioni di cui al comma 1 l’imposta sul valore aggiunto è versata dalle pubbliche amministrazioni e dalle società cessionarie di beni o committenti di servizi con effetto dalla data in cui l’imposta diviene esigibile”. b) All’art. 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le pubbliche amministrazioni e società possono comunque optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima.”; c) all’art. 5, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 2. - Efficacia1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. 2. Fino all’adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2017, le pubbliche amministrazioni che applicano le disposizioni dell’art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, per effetto delle modifiche apportate dall’ |
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